Lombardi: “Da sempre la vera Rifondazione Comunista è quella No Tav, per il lavoro, l’ambiente e i diritti sociali”

27 marzo 2014, by  
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Per dissipare il pretestuoso e fuorviante interrogativo diffuso artatamente dalla Lista Ameglia Virtuosa -evidentemente ed unicamente a fini propagandistici- non sarebbe necessario redigere un comunicato stampa ma semplicemente ripercorre gli oltre vent’anni di storia nobile e prestigiosa del Nostro Partito, sia a livello locale che a livello provinciale spezzino, trovando una risposta scontata e rivoluzionaria nella sua verità: Rifondazione Comunista è da sempre quella No TAV, per l’ambiente e contro ogni nocività, per il lavoro ed i diritti dei lavoratori.

Da sempre abbiamo condotto iniziative dal basso per la tutela del territorio e dell’ambiente, battendosi in prima linea contro il partito trasversale degli affari e delle lobbies massoniche che mirava a trasformare il territorio della nostra Provincia alla bisogna o in ricettacolo di ogni sorta di rifiuto o in “città-cemento”, deturpando paesaggi naturali meravigliosi in nome del profitto e del business.

Siamo stati presenti in ogni vertenza socio-ambientale sul territorio spezzino, coniugando la lotta alla capacità istituzionalizzare le rivendicazioni: dalla storica mobilitazione popolare contro i fusti della Jolly Rosso, alla lotta contro il forno inceneritore di Arcola; in tutte le manifestazioni per ambientalizzare la centrale Enel, prima e dopo il referendum popolare, lottando oggi al fianco del Comitato “Spezia Via dal Carbone” – senza ostentare la nostra orgogliosa bandiera ma rinunciandovi per spirito di battaglia condivisa, quello che ci caratterizza sin dai tempi dello Spezia Anti G8 2001 e dello Spezia Social Forum 2002 – condividendone appieno ogni vertenza.

In completa solitudine politica, eccettuato il movimento anarchico, abbiamo manifestato contro i sommergibili nucleari nel Golfo; insieme ai comitati abbiamo agito contro il raddoppio del rigassificatore di Panigaglia, contro la costruzione dell’Outlet di Brugnato; abbiamo condiviso mille battaglie con Legambiente, dal WaterFront a Piazza Verdi, da Scalinata Cernaia alla mobilitazione contro le navi dei veleni; durante la drammatica alluvione (2011) abbiamo organizzato oltre 500 volontari, militanti della sinistra diffusa, strutturati nel gruppo Fasce Rosse, intervenuti per spalare il fango da Fiumaretta sino a Vernazza, passando per Borghetto Vara e Pignone, vigilando ed intervenendo sulle criticità post-alluvionali nelle Cinque Terre; abbiamo aderito alla campagna Stop al Consumo del Territorio nei fatti, come dimostrato dalla riduzione del 30 %, su nostra iniziativa, di progetti edificatori già approvati, ad Ortonovo, e siamo da sempre al fianco degli abitanti di Marola in lotta per abbattere il muro e ridare ai cittadini il mare.

Questa è la nostra unica modalità di azione e linea politica -nei fatti, non con le parole- chi afferma altro, dall’interno, si porta automaticamente fuori dalla linea politica nazionale e locale di Rifondazione Comunista, dall’esterno mistifica la realtà unicamente per bieche finalità elettoralistiche.


Massimo Lombardi

Segretario provinciale Rifondazione Comunista La Spezia

Domenichini: “Per l’alluvione solo lacrime da coccodrillo”

27 gennaio 2014, by  
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Passati i disastri, digerita la retorica, smaltita la paura, prepariamoci all’ennesimo dissanguamento di soldi pubblici e ci risentiremo al prossimo allerta meteo. Dati alla mano il quadro ligure (ed italiano) è impressionante: una delle regioni italiane più antropizzate, nonostante l’80% del territorio sia a rischio idrogeologico, con oltre 3 milioni di mq suolo consumato per nuove residenze, oltre 2 milioni per altre destinazioni, arrivando al 6,3% del territorio cementificato, al netto dei condoni. Nonostante questi numeri da incubo l’edilizia è in una crisi senza precedenti.

Da una parte i soliti ricatti sociali. Il lavoro, nonostante l’avanzata del cemento, non muove di una virgola il dato drammatico della disoccupazione giovanile nazionale, ben oltre il 40%. Poi c’è l’esigenza abitativa, usata come mannaia senza nessun dato concreto: solo nel capoluogo ligure sono censiti circa 1.500 sfratti e quasi 100mila case sfitte. Dall’altra parte i disastri, puntuali ad ogni allerta meteo, le cui responsabilità politiche sono chiarissime.

Nella provincia spezzina non si contano i comuni in cui non si ha nemmeno uno strumento urbanistico vigente, e chi ce l’ha lo usa per cementificazioni impressionanti, lasciando terreno all’abbandono. Comuni con piani di 30 anni fa che chiedono varianti per ulteriori costruzioni, da Monterosso a Sarzana. oppure progetti che, come spade di Damocle, stanno sulle nostre teste pronti a far danni. Senza scomodare Marinella, Botta, outlet, ci sono miriadi di distretti di trasformazioni che faranno fiorire altro cemento in tutta la provincia. Basta.

Alla responsabilità politica segue il danno culturale. I nostri partigiani dicevano “ogni 100 anni e 100 mesi i fiumi tornan a so paesi”, e con costruzioni ovunque i danni sono garantiti. Analisi faidate per giustificare disastri, creando i fantasmi che intralcerebbero il governismo che non governa, scaricando responsabilità ed incapacità su chi chiede, da anni, pianificazione e salvaguardia. Che interessi tutelano amministratori che chiedono indice fondiario ai boschi? Che monetizzano il suolo con oneri d’urbanizzazione? Che continuano nel processo d’abbandono e cementificazione?

Raccogliamo eredità pesanti di decenni ben oltre ragionevoli mediazioni, ed ora il conto è salato. Il dissesto, dal dopoguerra ad oggi, c’è costato oltre 200 miliardi di euro, soldi dei cittadini. Se si facesse prevenzione avremmo buona occupazione meno spese, invece il malgoverno alimenta una selva di somme urgenze e prassi amministrative sempre meno trasparenti, sempre più nocive.

In Liguria, la classe politica è maestra della dichiarazione post disastro e chi oggi porta questa responsabilità presume di essere il risolutore. Diceva quel tale che sottile è il “Signore, ma non malizioso”. Meno dichiarazioni e più fatti? Al senato passa di tutto, dalla vendita delle spiagge ai condoni mascherati, il ministero annuncia stop al consumo di territorio, ma al 2050, la regione rilancia un piano casa devastante. Piove e ci tocca leggere le lacrime di coccodrillo di senatori, ministri e assessori regionali. Serve un Piano di manutenzione e di salvaguardia del territorio (non straordinari), abolire la parola emergenza, bloccare nuove costruzioni, ritirare la proroga al piano casa. Priorità alla prevenzione. Subito. Il resto sono solo chiacchiere.

William Domenichini

Resp. Ambiente e benicomuni Prc La Spezia

Proroga Piano casa in regione, Rifondazione dice no: “Plauso al voto contrario del compagno Conti. Pd e Pdl fanno le larghe intese del cemento”

16 dicembre 2013, by  
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Con il voto contrario (l’unico) del consigliere regionale Prc Giacomo Conti abbiamo detto no alla vergogosa proroga del piano casa, voluta da centrosinistra e centrodestra: evidentemente le larghe intese nazionali si stanno formando anche in Liguria.

Prendiamo atto che non solo non vengono realizzati quei buoni propositi sempre unanimemente espressi a parole dopo le tragedie legate al territorio, ma viene fatto l’esatto contrario nelle aule decisionali.

L’indignazione dei “forzisti” per il nostro voto in commissione la dice lunga: è la dimostrazione che siamo nel giusto. Si realizza infatti la scelta politica voluta da Berlusconi: il Pd del nuovo corso renziano si accoda con il resto del centrosinistra.

Sarebbe interessante sapere cosa ne pensano di tutto questo il ministro dell’ambiente, che è anche un deputato della Liguria, e i compagni di Sel in regione.

Non c’è bisogno di ripetere quanto l’intero Paese in generale e la Liguria in particolare, siano in costante rischio idrogeologico.

Non bastano, evidentemente, i recentissimi fatti di cronaca: la retorica è utile per prendere i voti o per farsi pubblicità gratuita, salvo poi non mantenere gli impegni con gli elettori e fare tutt’altro.

Rifondazione Comunista della Spezia plaude il gesto politico del compagno Conti e prende atto delle nuove “larghe intese” in salsa ligure.

Ovviamente noi a questi accordi ci opporremo, nel rispetto del voto dei cittadini liguri del 2010.

Rifondazione Comunista, federazione provinciale La Spezia

Proroga piano-casa, Conti: “L’assessore Cascino vuole ancora più cemento in Liguria e tenta il blitz”

6 dicembre 2013, by  
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Il capogruppo di Rifondazione Comunista ha abbandonato la commissione per protesta

“E’ inaccettabile non solo il contenuto, ma anche il modo con cui stanno provando a far passare questa proroga, che é una vergogna”.

Cosí Giacomo Conti, capogruppo di Rifondazione Comunista in Regione Liguria, commenta la proposta della Giunta regionale di prorogare il Piano Casa.

Conti – che ha abbandonato per protesta la seduta della Commissione del Consiglio regionale che doveva esaminare la nuova legge – contesta l’articolo del disegno di legge “Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria 2014”, che proroga al 30 giugno 2015 la vigenza del Piano Casa, varato dalla Regione nel 2009 e che doveva scadere alla fine di quest’anno.

Anche quest’anno – prosegue – é bastata un po’ di pioggia per ricordarci la fragilitá del nostro territorio, ferito dalla cementificazione selvaggia e dalla speculazione. Nonostante quanto é accaduto, l’assessore Cascino propone la proroga di una legge che consente ampliamenti delle volumetrie e premia di fatto gli abusi edilizi. E’ incredibile. Spero, adesso, che nella Giunta prevalga un po di buonsenso e che la proposta di proroga venga ritirata. Altrimenti voterò contro all’intera Legge collegata alla Finanziaria“.

Giacomo Conti,

capogruppo Rifondazione Comunista

Consiglio regionale Liguria

“Outlet di Brugnato: territorio offeso e lavoratori traditi. Come volevasi dimostrare”

4 novembre 2013, by  
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A Brugnato siamo di fronte all’ennesima presa in giro sociale ed economica, quel che è peggio è che è accompagnata da un’opera che violenta il territorio, un territorio ferito mortalmente dal dissesto idrogeologico che dovrebbe vedere un’estesa opera di manutenzione, invece assiste all’ennesima cementificazione.
Il protocollo firmato sindaci della Val di Vara, associazioni di categoria, sindacati e proprietà prevede che “i posti di lavoro previsti per manutenzione e pulizie saranno assegnati, certamente, ai residenti in Val di Vara. Per il resto, si vedrà”. Un ritornello che sbuca dopo che il cantiere è in essere e che ricorda il “San Bidonetto” di Panigaglia, con le centinaia di posti legati al territorio, che poi si sono ridotti a meno di cento. Dove sono gli impegni sui lavoratori legati al territorio, tema usato come mannaia nei confronti dei contestatori dell’ennesima cementificazione speculativa?
 
Senza tener conto degli aspetti formali legati alla discussione del ricorso al Tar Liguria il prossimo 5 di dicembre. Nonostante questo accordo presenti delle prese in giro già da noi denunciate anzitempo, i sostenitori fideistici dell’outlet daranno nuovamente la colpa agli “ambientalisti”, rei d’impedire l’occupazione sulla base di accordi capestro per il territorio?

Rifondazione Comunista La Spezia

“Consiglio comunale congiunto in Val di Magra: una passerella del Pd, ma i problemi restano”

22 dicembre 2012, by  
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Quello che doveva essere il Consiglio Comunale congiunto per la Val di Magra e Lerici sul grave tema del dissesto idrogeologico si è rivelato un’assemblea pubblica, dove il documento presentato dai Sindaci, che riprendeva solo alcune richieste dei Comitati degli alluvionati, dopo un tentativo maldestro di farlo passare come approvato da quell’assemblea dovrà passare all’interno di ogni Consiglio Comunale prima della fine di gennaio.
Dopo tre ore di interventi e discussione, che sono apparsi più il tentativo di imbonirsi in modo populista e demagogico cittadini giustamente sfiniti dalle conseguenze di un’amministrazione del territorio ben oltre i limiti dell’indecenza, non hanno avuto nessuna concretezza ed il tentativo di una presa di posizione forte contro la Provincia, Regione e Stato per chiedere meno burocrazia, più autonomia e più soldi per gestire il Magra, si è rivelata una passerella dei Sindaci PD, o il tentativo di un regolamento di conti in vista delle prossime dispute per il Parlamento. Intanto dei problemi e delle soluzioni, nessuna traccia.
I cittadini alluvionati hanno tutte le ragioni della loro indignazione, ancora di più se la risposta della classe dirigente è quella di manlevarsi da ogni responsabilità di gestione del territorio, accusare Giove Pluvio e qualche collega di partito assente per poi stracciare ogni studio scientifico serio sia dal punto di vista idrologico, sia da quello della fattibilità economica.
Non stupisce quindi che posizioni come quelle del sindaco di Sarzana Caleo ignorino ogni studio già esistente, così per il primo cittadino sarzanese operazioni delicate come il ripascimento vengono derubricate con battute demagogiche o chiaramente intese a continuare sfruttare il territorio monetizzandolo e non alla sua salvaguardia. D’altronde di che stupirsi di chi ha fatto della sua gestione una sistematica cementificazione del territorio?
Indecorose le dichiarazioni del sindaco di S.Stefano Mazzanti, il quale ha cercato di giustificare la non accettazione della proposta di moratoria alla costruzione nelle aree esondabili, dicendo che le mappe sulle zone rosse non erano aggiornate e contestualmente a questa moratoria non c’era la partenza dei lavori sulla messa in sicurezza. Quindi se i lavori sulla mitigazione del rischio non partono è giusto che si continui a costruire nelle zone rosse esondabili. Una vergogna inaccettabile.
In conclusione: non una parola sui disastri che sono stati compiuti a monte della vallata e che genereranno ulteriori situazioni di rischio per l’asta terminale del Magra, non una parola sul cambiare modalità di gestione del territorio puntando sul recupero edilizio ed alleggerendo la pressione cementificatoria della vallata, non una parola sull’incentivazione del presidio agricolo. Insomma un’occasione sprecata per dare segnali concreti, un’occasione utile per fare della propaganda nel modo più becero. Alla prossima alluvione il fango raccolto dai volontari verrà depositato nelle sale consiliari di questa classe politica.
Segreteria Provinciale Rifondazione Comunista La Spezia

Salvaguardiamo il territorio! Grande successo per la fiaccolata a Borghetto organizzata da Fasce Rosse, Sel e Prc

26 ottobre 2012, by  
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In un giorno così carico di emozioni e di dolore per le vittime della tragica alluvione di un anno fa, ieri pomeriggio a Borghetto Vara si è tenuta una bellissima e partecipatissima fiaccolata organizzata dai volontari delle Fasce Rosse, da Rifondazione Comunista e dal locale circolo di Sel.

La risposta della gente di Borghetto, che ha percorso i due chilometri di distanza che li separa dalla vicina Brugnato, è certamente tra i migliori messaggi lanciati ieri a tutta Italia, a dispetto della grande sfilata in alta uniforme di tutte le istituzioni possibili e immaginabili che ieri hanno popolato il piccolo paese della Val di Vara.

“Salvaguardiamo il territorio”
, c’era scritto con molta semplicità e senza bandiere di partito nel grande striscione che guidava il corteo, formato da gente comune, semplici cittadini di Borghetto. Dietro lo striscione c’erano anziani, mamme, giovani e tantissimi ragazzini: sono loro la speranza di un futuro lontano dal cemento che preservi la nostra meravigliosa terra per vivere in armonia e non in contrasto con essa. La natura si riprende sempre i suoi spazi e, purtroppo, l’uomo spesso paga con la vita.

Impariamo a rispettare la natura come bene comune, contrastando ogni tipo di speculazione umana dettata solo dal soldo e dall’interesse personale e non collettivo. Con questo messaggio ll’ingresso di Brugnato, si è poi tenuto un minuto di raccoglimento in memoria di chi un anno fa ha perso la vita in maniera così tragica e improvvisa. La loro testimonianza serva a tutti da monito perchè non riaccada mai più, nella nostra provincia come altrove, un disastro simile.

Fasce Rosse

Rifondazione Comunista La Spezia
Circolo di Sel Val di Vara

Ricordando l’alluvione del 25 ottobre 2011: oggi le Fasce Rosse, Sel e Rifondazione unite a Borghetto e Brugnato, per non dimenticare

 

Oggi, giovedì 25 ottobre 2012, le “Fasce Rosse”, Rifondazione Comunista La Spezia e Sel Val di Vara ricorderanno il tragico evento di un anno fa a Borghetto Vara e a Brugnato assieme ai volontari che con passione e competenza sono giunti nella nostra provincia portando un vento d’aria nuova sul modo di stare insieme ma anche sul modo di fare politica.

La giornata inizierà con un comizio alle 15.30 a Brugnato in piazza Brosini, proseguirà a Borghetto alle 17.30 presso il bar Conti con una mostra fotografica intitolata La solidarietà delle fasce rosse durante l’alluvione” con comizio aperto alla cittadinanza e si chiuderà alle 18.30 con una grande fiaccolata che congiungerà i due paesi.

La tragedia ha dimostrato che è impensabile continuare a operare scelte nella logica dell’urbanistica contratta, senza coniugare con saggezza le necessità economiche di  una comunità con gli equilibri ambientali del territorio.

Quell’esperienza ha segnato i volontari che dal giorno dopo l’alluvione, con “pala e picco”, hanno lavorato insieme alle BSA per rendere possibile una ripresa sia industriale che sociale” afferma Massimo Carosi in rappresentanza delle Fasce Rosse.Le popolazioni dei borghi colpiti avevano bisogno soprattutto di solidarietà, ma di quella attiva, concreta, quella di chi, nel momento del bisogno, si rimbocca le maniche e si mette a spalare evitando di “buttarla in politica”, anche se la “politica” con il disastro che c’è stato c’entra, eccome se c’entra!! La partecipazione è stato l’elemento di cambiamento, di solidarietà e di appartenenza ad un territorio martoriato molto spesso da scelte non condivise ma imposte. Ancora oggi l’esperienza delle Fasce Rosse è viva e ha dato il suo contribuito anche alla rinascita delle zone terremotate in Emilia insieme alle BSA, Brigate di Solidarietà Attiva di cui saranno presenti due delegazioni di Lazio e Pavia“.

Per William Domenichini della segreteria provinciale spezzina di Rifondazione ComunistaDal 25 ottobre scorso la gestione del nostro territorio non può essere quella che è stata per anni. La necessità di mettere in salvaguardia l’ambiente non significa realizzare grandi opere, ma opere diffuse su tutto il bacino idrografico per rallentare la formazione dei picchi di piena. Ciò che è accaduto evidenzia come siano necessari studi approfonditi, che ad oggi non sono mai stati presi in considerazione perché evidentemente in contrasto con interessi particolari. Occorre ricordarci dell’alluvione rilanciando un modello economico sostenibile, la cui unità di misura siano gli interessi di una comunità e non i profitti dei privati, che crei vera occupazione, garantisca il presidio territoriale e non le solite colate di cemento utili esclusivamente al partito trasversale degli affari. Le politiche cementificatorie hanno fallito, consentendo la distruzione del territorio. Occorre finirla con gli accanimenti terapeutici, pensati per curare le malattie e non le cause che le hanno generate, mentre oggi il governo Monti taglia su tutto, tranne che sulle spese militari.

Temi ripresi anche da Andrea Licari, coordinatore del circolo Sel Val di Vara: “Con il 25 ottobre qualcosa in tutti noi è cambiato: una piccola comunità in cui tante, troppe stupide divisioni ci hanno per troppo tempo separato l’uno dall’altro. Ecco perché questa data ha segnato un passaggio fondamentale in tutti noi in cui forse dovremmo capire come, a causa del dolore che abbiamo provato sulla nostra pelle, non esistano in realtà scale sociali: una sola pala in mano e felici di sapere che colui che l’altro giorno non consideravamo, ora sta bene. Il circolo tematico Sel Val di Vara, nato proprio con l’intento di distaccarsi da quella politica infame, ingorda ed ipocrita che ha a cuore soltanto la parola potere, ricorderà il terribile avvenimento assieme a quelle forze straordinarie di volontari che con gratuità e passione hanno portato il loro sorriso, il loro aiuto. Abbiamo sempre creduto, del resto, che la parola politica abbia purtroppo smarrito il suo fondamentale intento: determinazione di uno spazio pubblico al quale tutti i cittadini partecipano. Intento che vorremmo ricordare con la mostra fotografica dei volontari durante l’alluvione e con la fiaccolata che congiungerà Borghetto e Brugnato, unite come non mai nella difficoltà e nella speranza di rinascere”.


Hanno aderito: Brigate della Solidarietà Attiva Lazio e Pavia

PROGRAMMA:


Ore 15.30: comizio a Brugnato piazza Brosini

Ore 17.30: Mostra fotografica “La solidarietà delle fasce rosse durante l’alluvione” e comizio aperto alla cittadinanza presso il bar Conti di Borghetto di Vara

Ore 18.30: Fiaccolata con direzione Brugnato

Interventi di:

Massimo Carosi (Fasce Rosse)

William Domenichini (Prc La Spezia)

Andrea Licari (Sel Val di Vara)

Approvata la legge ligure sulla VAS, Prc La Spezia: “Fondamentale strumento per impedire nuovi scempi in un territorio dilaniato”

14 agosto 2012, by  
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L’approvazione della legge regionale sulla VAS, la valutazione ambientale strategica, non si colma solo un ritardo accumulato dalla Liguria rispetto alla normativa europea, ma formalizza un fondamentale strumento giuridico e politico per costruire percorsi partecipati e scientifici di gestione del territorio.
Si tratta di una legge importante, come è stato importante il ruolo della sinistra ligure in questo percorso, grazie ai consiglieri regionali di Rifondazione Comunista Giacomo Conti e Alessandro Benzie di Sel Matteo Rossi.Oggi in Liguria i piani urbanistici o attuativi, nuovi interventi, potranno essere vagliati con celerità e metodo, con considerazioni e studi già nella fase di preparazione e valutarne la sostenibilità durante la sua attuazione.
In una regione come la Liguria, e in una provincia come La Spezia, già eccessivamente cementificata, dove troppo spesso si è costruito senza controllo e dove incombono progetti scellerati di cementificazioni di piane a vocazione agricola o di cartolarizzazioni di beni comuni, oggi si potrà definire processi precisi, completi e partecipati sulla fattibilità e sostenibilità delle opere che si intendono costruire, o sulle trasformazioni che si intendono attuare.

Rifondazione Comunista La Spezia

 

REGIONE LIGURIA

——–

LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012 N. 32

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1998, N. 38 (DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE)

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

 

la seguente legge regionale:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Finalità)

 

  1. Al fine di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di promuoverne lo sviluppo sostenibile la Regione Liguria, nel rispetto della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, individua l’autorità competente e detta disposizioni procedurali per la valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione, alla Provincia ed agli enti locali in attuazione dei principi generali di economicità e di semplificazione dei procedimenti amministrativi.

 

Articolo 2

(Definizioni)

 

  1. Ai fini della presente legge valgono le definizioni individuate nell’articolo 5 del d.lgs 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Articolo 3

(Ambito di applicazione)

 

  1. Sono soggetti a VAS i piani e i programmi e le loro modifiche che abbiano un impatto significativo sull’ambiente e sul patrimonio culturale e che:

a)   siano elaborati per la valutazione e la gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori dell’agricoltura, della foresta, della pesca, dell’energia, dell’industria, dei trasporti, compresi i piani regolatori dei porti di interesse internazionale, nazionale e regionale, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, del turismo, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e al contempo definiscano il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o, comunque, la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del d.lgs.152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

b)   siano assoggettati a valutazione d’incidenza ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni ed integrazioni e della vigente normativa regionale in materia, in considerazione degli impatti sulla conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica.

  1. I piani ed i programmi di cui al comma 1 che hanno ad oggetto l’uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 1 sono soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’articolo 13, nei casi indicati nell’allegato A in quanto aventi potenziali effetti sull’ambiente.
  2. Sono soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’articolo 13 anche i piani e i programmi, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti, nonché le loro modifiche, nei seguenti casi:

a)   piani o programmi a carattere generale o settoriale estesi all’intero territorio di competenza;

b)   piani o programmi aventi potenziali effetti sull’ambiente nei casi indicati nell’allegato A.

  1. Per i piani regolatori portuali:

a)      ove presentino una prevalenza di opere di natura progettuale rispetto ai contenuti pianificatori e/o programmatici si applica la procedura VIA/VAS integrata di competenza nazionale in applicazione dell’articolo 6, comma 3 ter, del d.lgs 152/2006;

b)      ove abbiano contenuti meramente pianificatori sono sottoposti alle procedure di cui alla presente legge e l’acquisizione del parere di cui all’articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) e successive modificazioni ed integrazioni avviene nel contesto delle suddette procedure.

  1. Sono, comunque, esclusi da VAS e da procedura di verifica di assoggettabilità:

a)   i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

b)   i piani di protezione civile in caso di pericolo per l’incolumità pubblica;

c)   i progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico ai sensi dell’articolo 68, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni non contenenti previsioni di opere;

d)   i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle Regioni o dagli organismi dalle stesse individuati;

e)   i progetti urbanistici operativi di piani urbanistici comunali già sottoposti a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS che siano in conforme attuazione di piani o programmi;

f)   gli adeguamenti tecnico funzionali dei piani regolatori portuali come definiti dall’articolo 4, comma 2, della legge regionale 12 marzo 2003, n. 9 (Procedure per l’approvazione regionale dei Piani regolatori portuali e dei progetti di interventi agli ambiti portuali) e successive modificazioni ed integrazioni, salvo che contengano opere sottoponibili a valutazione di impatto ambientale (VIA) o valutazione di incidenza.

  1. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 6, comma 12, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

TITOLO II

PROCEDURA DELLA VAS E DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

 

 

Articolo 4

(Principi generali)

 

  1. La VAS e la verifica di assoggettabilità costituiscono parte integrante del procedimento di formazione dei piani e programmi, si attivano contestualmente all’avvio della fase di elaborazione degli stessi e sono concluse anteriormente o contestualmente alla loro approvazione.
  2. Le procedure di formazione dei piani e programmi da assoggettare a VAS sono quelle previste dalle singole discipline di settore, integrate secondo le disposizioni di cui alla presente legge. Al fine di evitare duplicazioni, gli adempimenti di consultazione e di pubblicità della VAS prevalgono su quelli previsti dalle rispettive discipline di settore ove queste ultime stabiliscano tempi di durata inferiore.
  3. La procedura di VAS comprende quella di valutazione d’incidenza, secondo quanto previsto dall’articolo 15.
  4. I provvedimenti di approvazione di piani o di programmi assunti senza la previa VAS o la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero in difformità al provvedimento dell’autorità competente sono annullabili per violazione di legge ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Articolo 5

(Autorità competenti)

 

  1. La Regione è l’autorità competente per la VAS e per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all’articolo 3 in relazione ai quali le discipline di settore prevedono l’approvazione o l’espressione di assensi, intese o pareri obbligatori da parte della Regione.
  2. La Provincia è l’autorità competente per la VAS e per la verifica di assoggettabilità in tutti gli altri casi di piani e programmi non rientranti nel comma 1. Per l’esercizio di tali funzioni, la Provincia adotta disposizioni organizzative conformi ai principi e alle modalità previste nel Capo II.
  3. La Giunta regionale, per l’esercizio delle competenze di cui al comma 1, si avvale delle proprie strutture competenti in materia ambientale e della sezione del Comitato di cui all’articolo 12.

 

Articolo 6

(Soggetti da consultare)

 

  1. L’autorità competente, in accordo con l’autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche interregionali e transfrontalieri, da consultare in ragione dell’ambito territoriale interessato dal piano o programma, delle scelte contenute nello stesso e degli impatti ambientali dovuti all’attuazione dei progetti ivi previsti, fra Regione, Agenzia regionale per l’ambiente ligure (ARPAL), ASL, enti gestori delle aree protette e dei siti Rete Natura 2000, direzione regionale del Ministero per i beni e le attività culturali, province, comuni, autorità di bacino, autorità portuali ed autorità competenti delle regioni confinanti.
  2. L’autorità competente ha facoltà di consultare ogni altro soggetto pubblico o privato i cui apporti possano essere rilevanti nei singoli procedimenti.
  3. La Giunta regionale può integrare l’elenco di cui al comma 1 o modificarlo per renderlo conforme a sopravvenute modifiche normative.

 

Articolo 7

(Consultazioni transfrontaliere)

 

  1. Nel caso di piani e programmi la cui attuazione possa determinare effetti significativi sul territorio di un altro Stato o qualora un altro Stato lo richieda, l’autorità procedente o il proponente, tramite la Regione, informa il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede ai sensi dell’articolo 32 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

CAPO II

PROCEDURA DI VAS E DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

 

 

Articolo 8

(Rapporto preliminare e rapporto ambientale)

 

  1. Con riferimento ai piani e programmi di cui all’articolo 3, comma 1, l’autorità procedente o il proponente redige, in sede di avvio del processo di elaborazione del piano o programma, il rapporto preliminare propedeutico alla stesura del rapporto ambientale, in conformità alle indicazioni di cui all’Allegato B. Il rapporto preliminare costituisce elaborato tecnico istruttorio che deve essere trasmesso previa determinazione dell’organo esecutivo dell’autorità procedente.
  2. L’autorità competente, l’autorità procedente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale di cui all’articolo 6 definiscono la portata ed il livello di dettaglio dei contenuti del rapporto ambientale sulla base del rapporto preliminare di cui al comma 1 attraverso una fase preliminare di confronto. A tal fine l’autorità competente, d’intesa con l’autorità procedente, convoca apposita Conferenza istruttoria ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni. Tale fase si conclude entro il termine di novanta giorni dal ricevimento del rapporto preliminare da parte dell’autorità competente attraverso la redazione di apposito verbale sottoscritto dagli enti partecipanti.
  3. Il rapporto ambientale, comprensivo della sintesi non tecnica, è redatto secondo le indicazioni di cui all’Allegato C e fa parte integrante del piano o programma.
  4. Nel caso di piani o programmi che interessino siti della Rete Natura 2000 di cui alla legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità) il rapporto preliminare ed il rapporto ambientale contengono anche gli elementi indicati nei criteri e nelle linee guida definiti dalla Regione in materia di valutazione di incidenza.

 

Articolo 9

(Avvio della procedura di VAS e fase di consultazione pubblica)

 

  1. L’autorità procedente ovvero il proponente trasmette all’autorità competente la proposta di piano o di programma adottato, comprensiva del rapporto ambientale, e contestualmente pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria un avviso contenente il titolo della proposta di piano o programma, il proponente, l’autorità procedente, l’indicazione delle sedi ove è possibile prendere visione del piano o programma e del rapporto ambientale comprensivo della sintesi non tecnica.
  2. L’autorità procedente e l’autorità competente provvedono contestualmente a mettere a disposizione del pubblico presso i propri uffici la documentazione relativa alla proposta di piano o programma ed a pubblicare nei rispettivi siti web la sintesi non tecnica ed il rapporto ambientale di cui al comma 1.
  3. L’autorità procedente o il proponente, prima della pubblicazione di cui al comma 1, trasmette la documentazione di cui al comma 2 ai soggetti competenti in materia ambientale ed ai soggetti territorialmente interessati da consultare a norma dell’articolo 6, nonché al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nel caso di consultazioni transfrontaliere.
  4. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui al comma 1, chiunque può presentare osservazioni all’autorità procedente e all’autorità competente. Entro tale termine i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati sono tenuti ad esprimere parere sulla proposta oggetto di consultazione. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il termine resta sospeso fino alla comunicazione dell’interesse dello Stato coinvolto alla partecipazione al procedimento di VAS da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 32 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Articolo 10

(Valutazione ambientale strategica)

 

  1. La Regione, conclusa la fase di consultazione di cui all’articolo 9, esaminati la proposta di piano o programma, il rapporto ambientale comprensivo della sintesi non tecnica, nonché le osservazioni ed i pareri acquisiti ai sensi dell’articolo 9, comma 4, elabora le valutazioni finalizzate all’emissione del parere regionale, anche tramite apposita Conferenza di servizi istruttoria ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, e le sottopone al Comitato VAS di cui all’articolo 12.
  2. La Giunta regionale, nel termine di novanta giorni decorrenti dall’avvenuta conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 9, acquisito il parere del Comitato VAS, esprime il proprio motivato pronunciamento avente efficacia vincolante, comprensivo della valutazione sulla adeguatezza del piano di monitoraggio, e lo trasmette all’autorità procedente.
  3. Il provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonché nel sito web dell’autorità procedente e dell’autorità competente.
  4. L’autorità procedente o il proponente, in collaborazione con l’autorità competente, provvede in conformità al provvedimento di cui al comma 2 alla redazione conclusiva del piano o programma per la sua approvazione definitiva.
  5. L’atto definitivo di approvazione del piano o programma è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria con l’indicazione della sede ove si può prendere visione dello stesso e degli atti concernenti il procedimento. Tale pubblicazione, anche nei siti web delle autorità interessate, comprende:

a)      il piano o programma approvato;

b)     il provvedimento motivato espresso dall’autorità competente;

c)      una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate, secondo lo schema di cui all’allegato D;

d)     le misure adottate in merito al monitoraggio;

e)      le eventuali misure correttive da adottare in caso di impatti negativi.

 

Articolo 11

(Inchiesta pubblica)

 

  1. L’autorità competente, su richiesta motivata da parte dei comuni interessati e delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dispone, dandone adeguata pubblicità, lo svolgimento di una inchiesta pubblica per l’esame del rapporto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni del pubblico, senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini dell’istruttoria di cui all’articolo 10.
  2. L’inchiesta di cui al comma 1, che si svolge tramite audizioni aperte al pubblico, può prevedere consultazioni con gli autori di osservazioni, con il proponente e con gli estensori del rapporto ambientale.
  3. L’inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, da acquisire e valutare ai fini della VAS.

 

Articolo 12

(Istituzione della sezione VAS nel Comitato tecnico regionale per il territorio)

 

  1. E’ istituita la sezione per la VAS del Comitato tecnico regionale per il territorio regolato dalla legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio) e successive modificazioni ed integrazioni.
  2. La sezione è composta da:

a)      il direttore del dipartimento competente in materia di ambiente con funzioni di Presidente o suo delegato;

b)     il dirigente della struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, con funzioni di Vice Presidente o suo delegato;

c)      il direttore del dipartimento competente in materia di pianificazione territoriale, urbanistica e paesistica o un suo delegato e il direttore competente nella materia del piano o programma soggetto a VAS o loro delegati;

d)     sei dirigenti delle strutture regionali aventi competenza giuridica in materia ambientale, di biodiversità, di assetto del territorio, di tutela del paesaggio, di agricoltura, di gestione delle risorse idriche o loro delegati;

e)      cinque esperti scelti tra persone di elevato livello scientifico e provata esperienza nelle seguenti discipline: pianificazione e processi di valutazione ambientale, ingegneria ambientale, biodiversità, mobilità ed infrastrutture, sociologia.

  1. La sezione esprime parere obbligatorio sui piani ed i programmi assoggettati a VAS di competenza regionale ai sensi dell’articolo 5 e svolge compiti di supporto nei casi di richiesta da parte dell’autorità competente. La sezione può essere convocata insieme alla sezione per la pianificazione territoriale e urbanistica per l’esame di piani urbanistici o territoriali soggetti a VAS o a verifica di assoggettabilità che richiedono una valutazione congiunta. La segreteria della sezione VAS ha sede presso il dipartimento competente in materia di ambiente. Il funzionamento della sezione è disciplinato dalla l.r. 11/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché da apposito regolamento recante le modalità operative e le disposizioni per lo svolgimento delle sedute.

 

Articolo 13

(Verifica di assoggettabilità)

 

  1. Con riferimento ai piani e programmi di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, adottati dai competenti organi secondo le rispettive discipline di settore, l’autorità competente procede alla verifica di assoggettabilità alla VAS al fine di accertare se il piano o programma possa avere impatti significativi sull’ambiente.
  2. Ai fini di cui al comma 1, l’autorità procedente o il proponente trasmette all’autorità competente, su supporto informatico e/o cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma, nonché i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano o programma.
  3. I contenuti del rapporto preliminare, prima dell’adozione del piano o programma di cui al comma 2, possono essere definiti attraverso una fase di consultazione ai sensi dell’articolo 8, commi 1, 2 e 3.
  4. L’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente o il proponente, sulla base delle scelte contenute nel piano o nel programma e degli impatti ambientali ad esse conseguenti, individua i soggetti competenti in materia di ambiente da consultare. Il rapporto preliminare e la proposta di piano sono messi a disposizione dei soggetti da consultare, allo scopo di acquisirne i pareri entro il termine di trenta giorni.
  5. Nel caso di piani o programmi di cui al comma 1 che possano comportare ricadute sui siti della Rete Natura 2000 di cui alla l.r. 28/2009, il rapporto preliminare contiene anche gli elementi indicati nei criteri e nelle linee guida assunti dalla Regione in materia di valutazione di incidenza.
  6. L’autorità competente adotta, entro novanta giorni dallo scadere del termine di cui al comma 4, il motivato provvedimento di verifica avente efficacia vincolante, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla valutazione e dettando le eventuali prescrizioni, tenuto conto dei pareri pervenuti. Il provvedimento di verifica contiene anche l’accertamento rispetto alla necessità della valutazione di incidenza. Nel caso di piani urbanistici, il provvedimento può contenere anche le determinazioni di natura urbanistico-territoriale dell’autorità competente di cui all’articolo 5.
  7. Il provvedimento di cui al comma 6, obbligatorio e vincolante, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonché nel sito web dell’autorità procedente e dell’autorità competente.
  8. L’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente, procede alla redazione conclusiva del piano o programma in conformità al provvedimento di cui al comma 6 ed alla sua approvazione definitiva.

 

 

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI E DI RACCORDO

 

 

Articolo 14

(Monitoraggio)

 

  1. La rilevazione degli impatti significativi dell’attuazione del piano sull’ambiente è effettuata tramite adeguato monitoraggio che verifica anche il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di adottare le opportune misure correttive in caso di impatti negativi.
  2. L’autorità procedente o il proponente individua le risorse necessarie per la realizzazione del monitoraggio di cui al comma 1 e, avvalendosi dell’ARPAL, effettua tale monitoraggio con oneri a proprio carico.
  3. Qualora il monitoraggio individui impatti negativi imprevisti, l’autorità procedente o il proponente adotta le opportune misure correttive, in accordo con l’autorità competente.
  4. I dati del monitoraggio nonché le eventuali misure correttive sono pubblicati nei siti web dell’autorità competente, dell’autorità procedente, nonché dell’ARPAL.
  5. Gli esiti del monitoraggio sono condizione di procedibilità delle modifiche e degli aggiornamenti di piani o programmi sottoposti alle procedure di VAS e di verifica di assoggettabilità di cui alla presente legge.

 

Articolo 15

(Rapporti tra VAS e valutazione di incidenza)

 

  1. L’autorità competente esprime il parere motivato di VAS comprensivo della valutazione di incidenza. A tal fine il rapporto ambientale di cui all’articolo 8 contiene anche gli elementi indicati nei criteri e nelle linee guida assunti dalla Regione in materia di valutazione di incidenza, ai sensi del d.p.r. 357/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
  2. I piani di gestione forestale o strumenti equivalenti esclusi dal campo di applicazione della VAS e della verifica di assoggettabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 5, lettera d), che rientrino nel campo di applicazione dell’articolo 5 del d.p.r. 357/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, sono sottoposti a valutazione di incidenza secondo i criteri e le linee guida assunti in merito dalla Giunta regionale.

 

Articolo 16

(Rapporti tra VAS e VIA e disposizioni di semplificazione)

 

  1. Nel caso di piani o programmi o loro modifiche soggetti a VAS o a verifica di assoggettabilità che comportino altresì l’approvazione di progetti assoggettati a verifica-screening di cui all’articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, la procedura di verifica-screening può essere effettuata nell’ambito della procedura di VAS. L’atto conclusivo del procedimento può prevedere prescrizioni nel caso di esclusione del progetto dal procedimento di VIA, ovvero individuare i contenuti da sviluppare nell’ambito dello studio di impatto ambientale (SIA) qualora sia necessario l’assoggettamento a VIA.
  2. Nel caso di comuni certificati o dotati di sistema di gestione ambientale (SGA) il rapporto ambientale ed il rapporto preliminare possono utilizzare i contenuti della documentazione del sistema di gestione, rendendo altresì conto di come gli obiettivi del sistema di gestione sono integrati nel piano o programma oggetto di valutazione.
  3. Nel caso di progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a VAS, nella redazione del SIA possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale o nel rapporto preliminare, se attuali e pertinenti.

 

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

 

Articolo 17

(Disposizioni transitorie e finali)

 

  1. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS nei casi di cui all’articolo 3, comma 2, gli strumenti urbanistici attuativi, nonché i progetti urbanistici operativi in attuazione di strumenti e piani urbanistici comunali che non siano stati assoggettati a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS, ferma restando l’applicazione dell’articolo 6, comma 12, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
  2. Gli allegati alla presente legge possono essere aggiornati con atto della Giunta regionale a seguito di sopravvenute modificazioni normative.
  3. La Giunta regionale può stabilire criteri e linee guida per definire ulteriori modalità procedurali necessarie alla applicazione della presente legge.
  4. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge, si richiamano le disposizioni del d.lgs.152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
  5. Alla costituzione della sezione VAS del Comitato si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale.

 

Articolo 18

(Modifiche alla l.r. 38/1998)

 

  1. Gli articoli 3, 4, 5 e 8 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati.
  2. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

“1 bis.  Dell’avvenuta trasmissione della richiesta di cui al comma 1 è dato avviso a cura del proponente nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Dell’avvio del procedimento è data notizia mediante inserimento nel sito web della Regione nonché dei comuni interessati, con indicazione del proponente, dell’oggetto, della localizzazione e la relativa documentazione progettuale e ambientale è messa a disposizione per la consultazione on line. In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui sopra, chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni.”.

3.    Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “entro sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro novanta giorni”.

4.   Il comma 5 dell’articolo 10 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“5. L’esito della procedura, comprese le motivazioni, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonché nel sito web della Regione.”.

5.   Dopo l’articolo 13 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 13 bis

(Impatti ambientali interregionali)

 

  1. Nel caso di progetti sottoposti alla procedura di VIA che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, l’autorità competente effettua la procedura di VIA ed esprime il parere di compatibilità ambientale d’intesa con le regioni interessate, qualora tali progetti non siano di competenza dello Stato, ai sensi dell’articolo 71 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni ed integrazioni.
  2. Nel caso di progetti sottoposti alla procedura di VIA che possano avere impatti rilevanti sull’ambiente di regioni confinanti, l’autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri di tali regioni, nonché degli enti locali interessati.”.

 

Articolo 19

(Dichiarazione d’urgenza)

 

1.   La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

 

Data a Genova addì 10 agosto 2012

 

 

IL PRESIDENTE

(Claudio Burlando)

 

ALLEGATO A (ARTICOLO 3)

Piani e programmi e modifiche di piani e programmi soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 13

 

Richiedono l’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 13, in quanto aventi potenziali effetti sull’ambiente, i piani e i programmi e le modifiche di piani e programmi di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, lettera b), che prevedano:

1)      qualsiasi tipo di utilizzo avente ad oggetto aree inondabili e/o a suscettività al dissesto medio-alta, utilizzo che non sia preordinato alla messa in sicurezza del territorio, aree umide o carsiche o elementi di connessione ecologica di cui alla Rete Ecologica Ligure;

2)      incremento del carico insediativo in condizioni di carenza di dotazione idropotabile e/o di potenzialità depurativa, attestata dal competente gestore del servizio;

3)      varianti al P.T.C.P., sub Assetto Insediativo delle indicazioni del livello locale, relative ai regimi normativi di Conservazione ed ai regimi normativi ANI-MA, IS-Ma saturo, IS-MA-CPA e IS-MA, che siano preordinate alla realizzazione di nuovi insediamenti o alla trasformazione di quelli esistenti;

4)      incrementi del suolo urbanizzato superiori al 30 per cento o incrementi della superficie impermeabilizzata superiori al 15 per cento rispetto alla superficie attuale dell’ambito di riferimento, che determinino la riduzione del suolo occupato da attività agricole, o di zone di presidio ambientale o di zone boschive;

5)      nuove aree da urbanizzare, esterne ai centri abitati, per usi diversi da quelli industriali o artigianali, aventi superfici superiori a 1 ettaro o comportanti realizzazione di superficie impermeabilizzata superiore a 5.000 metri quadrati, che determinino la riduzione del suolo occupato da attività agricole, o di zone di presidio ambientale o di zone boschive;

6)      nuove aree da urbanizzare, esterne ai centri abitati, per usi industriali o artigianali aventi superficie superiore a 3 ettari o comportanti realizzazione di superficie impermeabilizzata superiore a 15.000 metri quadrati che determinino la riduzione del suolo occupato da attività agricole, o di zone di presidio ambientale o di zone boschive;

7)      la realizzazione di strade extraurbane e secondarie e relative gallerie con lunghezza superiore a 5 chilometri o urbane con lunghezza superiore a 3 chilometri;


ALLEGATO B (articolo 8)

 

contenuti del Rapporto preliminare

 

A)    per lo svolgimento della fase di consultazione/scoping ai sensi dell’artICOLO 8

Nel caso della fase di consultazione/scoping, il rapporto preliminare (RP) è associato ad uno schema di piano o programma (PP), che sulla base degli elementi di indirizzo formulati dall’Amministrazione procedente per la redazione dello stesso piano o programma, ne illustri i contenuti generali. Obiettivo del RP è quello di permettere di valutare il grado di completezza ed aggiornamento delle informazioni ambientali, definire fonti/mezzi per ulteriori approfondimenti e stabilire le condizioni alla trasformazione del territorio necessarie ad assicurare la sostenibilità del PP.

 

  1. descrizione dello schema di PP con indicazione della normativa e dell’iter approvativo di riferimento, dei principali obiettivi che si pone e delle linee di sviluppo essenziali.
  2. caratteristiche del PP, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

–    in quale misura stabilisce il quadro di riferimento per progetti ed altre attività, sia per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni, le condizioni operative, sia attraverso la ripartizione delle risorse;

–    in quale misura influenza altri PP inclusi quelli gerarchicamente ordinati e quelli settoriali;

–    in quale misura è influenzato da piani territoriali e/o settoriali sovraordinati e da vincoli derivanti da normative vigenti;

–    l’interazione con progetti approvati o in corso di approvazione pertinenti livelli territoriali sovraordinati;

–    pertinenza al raggiungimento di obiettivi di miglioramento ambientale fissati da PP settoriali e/o sovraordinati, nonché coerenza con gli obiettivi sanciti a livello internazionale e nazionale nel quadro delle politiche di sviluppo sostenibile.

  1. funzionalità del PP in termini di (quando pertinenti ai contenuti del PP):

–         efficienza infrastrutturale;

–         efficienza energetica;

–         risparmio idrico ed efficienza depurativa;

–         riduzione dei carichi ambientali.

  1. progettazione del processo partecipativo allo scopo di definirne obiettivi e linee di sviluppo e, se è già stato in parte svolto, ILLUSTRAZIONE DEGLI ESITI e di come se ne è tenuto conto nell’attività di redazione dello schema di PP.
  2. caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, anche se limitrofe all’ambito di diretta pertinenza del PP, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

–    natura trasfrontaliera/interregionale degli impatti e conseguente necessità di coinvolgere soggetti transfrontalieri/interregionali;

–    valore e vulnerabilità delle aree che potrebbero essere interessate a causa:

  • delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, in relazione alla presenza di aree protette, siti Rete Natura 2000 – SIC e ZPS, emergenze storico architettoniche e/o aree vincolate ai fini paesistici;
  • della presenza di situazioni di compromissione delle aree in relazione a attività pregresse;
  • del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell’utilizzo intensivo del suolo;

–    entità, probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; nel caso di SIC e ZPS l’entità ed estensione degli impatti deve essere determinata, allo scopo di chiarire la compatibilità con gli obiettivi di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 ed eventualmente escludere la necessità di valutazione di incidenza;

–    carattere cumulativo degli impatti;

e di qualsiasi altro aspetto pertinente al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento ambientale propri del PP.

  1. monitoraggio: schema semplificato che individui alcuni indicatori, coerenti con i principali obiettivi ambientali del PP, e proponga modalità di revisione a seguito degli esiti del monitoraggio stesso.

 

Nel caso di PP di enti certificati ISO 14001 e/o registrati EMAS, devono essere utilizzati gli elementi conoscitivi acquisiti e le linee programmatiche e gli obiettivi definiti con il sistema di gestione ambientale, integrandoli nei contenuti di PP ed avvalendosene per la redazione del rapporto preliminare.

 

B)    per lo svolgimento della verifica di assoggettabilita’ ai sensi dell’artICOLO 13

Nel caso della verifica di assoggettabilità, il RP è associato al piano o programma per il quale è formalizzato l’avvio del procedimento di adozione/approvazione da parte dell’autorità procedente. Obiettivo del RP è quello di permettere all’autorità competente di valutare se il piano o programma – PP, fatta comunque eccezione per quelli che non rientrano nell’Allegato A, possa avere impatti significativi sull’ambiente ed assumere quindi una decisione in merito all’esclusione o all’assoggettamento a VAS.

 

1. Campo di applicazione della norma: occorre attestare la pertinenza del procedimento che si attiva attraverso la dimostrazione della non sussistenza delle condizioni che implicano necessariamente lo svolgimento della VAS ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della presente legge.

 

2. CARATTERISTICHE DEL PIANO

Descrizione del piano e delle informazioni e dei dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente.

 

2.1 Ambito programmatico e contenuti del Piano

Descrizione sintetica del rapporto con altri PP, del processo di formazione e delle previsioni del documento di piano e in particolare:

  • Quadro programmatico/normativo di riferimento tenendo conto di:

–    in quale misura il PP stabilisce il quadro di riferimento per progetti ed altre attività, sia per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni, le condizioni operative, sia attraverso la ripartizione delle risorse;

–    in quale misura influenza altri PP inclusi quelli gerarchicamente ordinati e quelli settoriali;

–    in quale misura è influenzato da piani territoriali e/o settoriali sovraordinati e da vincoli derivanti da normative vigenti.

  • Quadro degli obiettivi di sostenibilità ambientale del PP, definiti sulla base della pertinenza del PP stesso al raggiungimento di obiettivi di miglioramento ambientale fissati da PP settoriali e/o sovraordinati, nonché coerenza con gli obiettivi sanciti a livello internazionale e nazionale nel quadro delle politiche di sviluppo sostenibile.
  • Quadro delle trasformazioni in atto o in fase di attuazione o di approvazione.
  • Percorso di formazione della proposta di PP, compresa la descrizione di eventuali momenti di partecipazione/consultazione pubblica avvenuti prima dell’adozione del progetto preliminare di piano (sondaggi, informazione, consultazione, forum, etc.).
  • Descrizione sintetica degli obiettivi, dello schema, della struttura e del massimo dimensionamento previsto dal PP, tenendo conto delle alternative e della giustificazione delle scelte adottate.

 

2.2 Accertamento delle criticità ambientali e del territorio

Definizione dello stato, delle tendenze e criticità delle componenti ambientali e antropiche pertinenti il PP, a riscontro dei contenuti del quadro conoscitivo di riferimento del PP stesso e in particolare:

  • Rappresentazione sintetica del quadro conoscitivo delle componenti ambientali e antropiche pertinenti il PP, attraverso la valutazione dello stato, delle tendenze evolutive e dei relativi fattori di pressione, ed evidenziando fonti, enti preposti all’elaborazione dei dati acquisiti, eventuali carenze informative.
  • Descrizione delle criticità, potenzialità e opportunità accertate e della loro rilevanza rispetto alle strategie di governo del territorio e delle risorse.
  • Nel caso di PP che prefigurano scelte localizzative, elaborazione di una carta sintetica dei vincoli/tutele/rischi/opportunità presenti sul territorio di pertinenza.

 

2.3 Obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale

Descrizione delle modalità con cui i risultati del percorso di formazione, delle valutazioni sullo stato dell’ambiente e degli indirizzi stabiliti dalla normativa e dai PP che interessano l’area e l’ambito di pertinenza del PP sono stati tradotti in obiettivi di sostenibilità:

  • descrizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale adottati, della loro pertinenza all’attuazione del piano e della coerenza rispetto al quadro conoscitivo e al percorso decisionale di formazione del PP;
  • verifica di coerenza esterna tra obiettivi di sostenibilità del piano e obiettivi desunti dalla normativa e altri PP sovraordinati;
  • verifica di coerenza interna tra obiettivi di sostenibilità e obiettivi di piano;
  • funzionalità del PP, in termini di (quando pertinenti ai contenuti del PP) efficienza infrastrutturale, efficienza energetica, risparmio idrico ed efficienza depurativa, riduzione dei carichi ambientali.

 

Nel caso di PP di enti certificati ISO 14001 e/o registrati EMAS, è opportuno che siano utilizzati gli elementi conoscitivi acquisiti e le linee programmatiche e gli obiettivi definiti con il sistema di gestione ambientale, integrandoli nei contenuti di PP ed avvalendosene per la redazione del rapporto preliminare.

 

3.      CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI

Valutazione degli effetti derivanti dall’attuazione degli interventi previsti dal PP ed individuazione delle eventuali alternative, compensazioni e mitigazioni, tenendo conto della reversibilità, del carattere cumulativo, della natura transfrontaliera degli impatti, dei rischi per la salute umana e per l’ambiente in caso di incidenti, del valore e della vulnerabilità delle aree interessate. La valutazione dovrà rispondere almeno ai contenuti minimi sotto elencati.

 

3.1 Valutazione effetti cumulativi e individuazione delle misure di mitigazione e compensazione

Valutazione degli effetti complessivi che il massimo dimensionamento previsto dal PP genera sulle componenti ambientali, territoriali e sulle infrastrutture ecologiche pertinenti il PP. Per ciascuna componente ambientale si deve provvedere all’analisi/valutazione dello stato, dell’impatto potenziale e delle relative misure di sostenibilità, intendendo per misure di sostenibilità le risposte che il PP fa proprie per il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità adottati.

3.2 Valutazione della coerenza localizzativa e individuazione delle misure di mitigazione

Nel caso di previsioni di PP localizzate e/o localizzabili, definizione della coerenza localizzativa, attraverso l’analisi della sovrapposizione tra la struttura del PP e la sintesi dei livelli conoscitivi individuati per la carta dei vincoli/tutele/rischi/opportunità territoriali.

 

4.      Schema di piano di monitoraggio – opzionale

Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio degli impatti ambientali derivanti dall’attuazione del Piano, comprendenti un set di indicatori minimo, le modalità di raccolta e di gestione dei dati, i soggetti competenti e responsabili e le risorse necessarie.

 

 

 

allegato c (ARTICOLO 8)

 

contenuti del Rapporto ambientale

 

Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi.

 

Descrizione dello schema di PP con indicazione della normativa e dell’iter approvativo di riferimento, dei principali obiettivi che si pone e delle linee di sviluppo essenziali. Interazione con progetti approvati o in corso di approvazione pertinenti livelli territoriali sovraordinati.

 

Descrizione dei principali obiettivi (obiettivi generali) che si pone e delle linee di sviluppo essenziali e verifica di coerenza con gli obiettivi di sostenibilità e di protezione e miglioramento ambientale individuati a livello comunitario, nazionale, regionale, locale (coerenza esterna).

 

Descrizione del processo partecipativo attivato allo scopo di definire obiettivi e strategie, dei suoi esiti e di come se ne è tenuto conto nella costruzione del PP, nell’individuazione degli obiettivi specifici e delle linee di sviluppo del PP.

 

Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente Inquadramento territoriale, socio economico e demografico e quadro di analisi attraverso l’individuazione di informazioni territoriali di base e la definizione dello stato quali-quantitativo dei vari comparti/risorse:

–          aria e fattori climatici;

–          acque superficiali, sotterranee e ciclo idrico integrato;

–          suolo e sottosuolo;

–          aspetti agro-vegetazionali (con attenzione particolare per i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e successive modificazioni ed integrazioni;

–          biodiversità (con attenzione particolare alle zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e alle relative aree di collegamento ecologico –funzionali)

–          paesaggio e patrimonio culturale, architettonico e archeologico;

–          inquinanti fisici: rumore, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;

–          energia;

–          rifiuti;

–          salute umana.

Indicazione delle eventuali difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richieste.

 

Definizione di obiettivi specifici e dei relativi target quali-quantitativi (indicatori)

–          dalla constatazione di criticità esistenti nel quadro di analisi iniziale, in rapporto agli obiettivi di sostenibilità ed ambientali generali;

–          dalla manifestazione di esigenze/istanze particolari da parte dei portatori di interesse (cittadini, associazioni, categorie, etc.);

–          dall’implementazione del SGA, nel caso di enti certificati.

 

Descrizione dell’opzione “zero”, ovvero dello scenario di riferimento costituito dallo stato attuale delle risorse e dalla loro possibile evoluzione in assenza di PP. L’analisi deve consentire di evidenziare ulteriori criticità/potenzialità di natura dinamica, in rapporto agli adempimenti di norma, di piano di settore e/o di piani sovraordinati, ed agli obiettivi generali, arrivando a definire ulteriori obiettivi specifici. Uso di indicatori.

 

Sintesi delle alternative di PP individuate per il raggiungimento degli obiettivi posti, valutazione comparativa delle prestazioni comprensiva della descrizione di come è stata effettuata la valutazione stessa e di come si è giunti alla scelta dell’assetto finale di PP. Uso di indicatori.

 

Verifica di coerenza fra le azioni/previsioni costituenti il PP, il quadro di analisi iniziale (coerenza interna) e gli obiettivi specifici. Funzionalità del PP in termini di (quando pertinenti) efficienza infrastrutturale, efficienza energetica, risparmio idrico ed efficienza depurativa, riduzione dei carichi ambientali. Uso di indicatori.

Individuazione dei possibili effetti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del PP nel suo complesso (massimo dimensionamento previsto) e per singole previsioni. In relazione all’assetto di PP scelto, stima delle conseguenze derivanti dalle previsioni sullo stato quali-quantitativo delle risorse, definito nel quadro di analisi iniziale, comprendendo le interrelazioni fra i vari elementi. In caso di previsioni localizzate e/o localizzabili, verifica della coerenza delle stesse con il quadro vincolistico, pianificatorio e conoscitivo delineato. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi. A fronte di impatti significativi, individuazione di idonee misure mitigative e compensative, da formulare quale parte costitutiva del quadro normativo del PP. Nel caso di interessamento di elementi della Rete Natura 2000 deve essere riconoscibile lo studio di incidenza ai sensi del dpr 357/97 e successive modificazioni ed integrazioni e norme regionali in materia.

 

Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del PP proposto. Devono essere individuate le responsabilità per l’attuazione del monitoraggio, avvalendosi di ARPAL, e garantita la sussistenza nell’ambito del quadro economico del PP delle risorse necessarie per la sua realizzazione e gestione.

Devono inoltre essere definite le modalità con cui si prevede di adottare le misure correttive sul PP che risultassero necessarie e delle forme di comunicazione al pubblico sia degli esiti del monitoraggio che delle misure correttive assunte.

 

Sintesi non tecnica delle informazioni di cui ai punti precedenti.

 

 

Allegato D (ARTICOLO 10)

 

CONTENUTI DELLA DICHIARAZIONE DI SINTESI

 

La dichiarazione di sintesi è il documento attraverso il quale l’autorità procedente, nel momento di informazione della decisione, illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili. È fondamentale per ripercorrere il processo decisionale e renderlo trasparente ed efficace.

 

Le informazioni da fornire, in modo schematico e facilmente leggibile, sono le seguenti:

 

  1. Consultazione: descrizione della procedura di valutazione effettuata, dei soggetti competenti coinvolti, dei pareri e dei relativi tempi, indicando per le due fasi di scoping e di valutazione:

–    numero e date degli incontri effettuati;

–    contributi forniti nell’ambito dello scoping dai soggetti competenti in materia ambientale;

–    pareri richiesti ed evidenza di quelli pervenuti, con sintesi dei contenuti e di come se ne è tenuto conto nella formulazione del parere motivato.

 

  1. Fase pubblica:

–    indicazione del processo partecipativo attivato per la formazione del piano, con evidenza dei portatori di interessi coinvolti, delle modalità e di come si è tenuto conto nella redazione del piano/programma dei suoi esiti;

–    indicazione delle osservazioni pervenute nel corso della fase pubblica del procedimento di VAS, da parte di chi, e di come se ne è tenuto conto nella redazione del parere motivato.

 

  1. Alternative: descrizione delle eventuali alternative considerate, anche in termini di stadi evolutivi del piano o programma, e sintetica illustrazione delle ragioni della scelta finale, attraverso la sintesi degli effetti ambientali attribuibili ad ognuna.

 

  1. Integrazione delle considerazioni ambientali nel piano o programma: devono essere indicati, per i vari comparti ambientali e i relativi obiettivi di tutela, gli obiettivi e le azioni di piano che su di essi producono effetti e le eventuali misure di mitigazione/compensazione. Il richiamo deve essere puntuale ai singoli obiettivi, azioni, norme di attuazione del piano o programma.

 

  1. Adeguamento agli esiti della valutazione ambientale: descrizione del modo in cui si è tenuto conto del parere motivato e delle eventuali prescrizioni in esso contenute, attraverso l’indicazione puntuale delle parti di piano o programma variate, con evidenza del raffronto prima-dopo e argomentazione della modifica effettuata (rispetto ad altre possibili).

 

Domenichini: “L’outlet di Brugnato non darà nessun sviluppo, avviare un piano di salvaguardia del territorio”

23 aprile 2012, by  
Archiviato in Ambiente, Dalla Provincia, Partito, Primo piano

Quale sviluppo dia un mostro di cemento e di asfalto come l’outlet di Brugnato non è dato sapere. In un’area che ha visto il peggior evento alluvionale della provincia sorgerà un moloch di 100 negozi, migliaia di parcheggi, un intervento che farà operare aziende locali e che una volta chiuso aprirà le porte a poche decine di precarie e precari.

Dunque nessun volano economico se i dati nazionali sono inequivocabili e gli outlet registrano un calo degli acquisti pari al -6%, dati Adoc. Ecco perchè non si teme la concorrenza: perché è agonizzante!

Naturalmente senza contare le conseguenze di un intervento totalmente estraneo alla natura del territorio, che modificherà irrimediabilmente gli assetti già fragili. L’outlet è un esempio straordinario di come venga utilizzato il tema del lavoro, che fino a prova in contraria nel nostro Paese è un diritto, per ricattare le scelte di pianificazione e le decisioni sul futuro del territorio.

La Val di Vara ha bisogno di un investimento straordinario nella manutenzione, nella salvaguardia e nella tutela del proprio territorio. Li esistono centinaia di posti di lavoro che non confliggerebbero con le esigenze del territorio stesso, anzi, innescherebbero un percorso virtuoso migliorando la qualità della vita di un luogo straordinario della nostra provincia.

La Regione Liguria deve quindi mettere in discussione questo intervento in ragione delle condizioni di sicurezza, così come gli enti locali devono porre all’ordine del giorno un sensato percorso di riqualificazione e di tutela del territorio che sia volano di uno sviluppo compatibile, basato su una riconversione economica per il settore agricolo, silvicolo ed artigianale, con il preciso fine di strutturare una filiera corta che faccia sistema in tutta la provincia.


William Domenichini
Responsabile Ambiente e territorio Rifondazione Comunista/Fds La Spezia

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