Rete a Sinistra: “Piano Verde per azzerare il consumo del suolo”

22 dicembre 2015, by  
Archiviato in Ambiente, Primo piano

 

Mentre si moltiplicano anche a livello nazionale le mobilitazioni contro il Piano Casa (oggi l’interrogazione parlamentare dei deputati Stefano Quaranta e Luca Pastorino), questa mattina il consigliere regionale Gianni Pastorino ha scritto ai 235 sindaci della Liguria invitandoli a intraprendere azioni tempestive per fermare la prima legge-scandalo della giunta Toti: “Dalla data di pubblicazione della legge, i comuni avranno 60 giorni per decidere come applicare il Piano Casa” – ricorda Pastorino. Gli amministratori potranno indicare in quali aree non ammettere gli ampliamenti e i cambi di destinazione d’uso previsti dalla nuova legge; il che può consentire di escludere l’intero territorio comunale”.

Questo il passaggio cruciale, sul quale insiste l’accorata lettera di Pastorino: se non si corre ai ripari, una volta scaduti i fatidici 2 mesi il Piano Casa sarà applicato automaticamente. E non si torna indietro. “Passati i termini, i Comuni non potranno rimediare in alcun modo” – sottolinea Pastorino – “per questo chiediamo alle amministrazioni locali di attivarsi immediatamente, approvando una delibera di giunta o del consiglio“.
Nel frattempo, hanno superato quota 1000 le firme poste in calce alla petizione di Rete a Sinistra “Salva la Liguria” su Change.org, che si muove parallelamente al percorso istituzionale della lettera: “La risposta dai territori non si è fatta attendere” – commenta Pastorino – “le firme erano già diverse centinaia dopo le prime 24 ore; centinaia di cittadini che hanno a cuore una Liguria senza altre colate di cemento. A tutti loro voglio dire: non tutto è perduto, la battaglia prosegue». Meglio ancora con l’aiuto dei sindaci”
Ma la exit strategy di Rete a Sinistra al Piano Casa è sempre pronta sul tavolo: “Il nostro “Piano Verde” rappresenta l’unica opzione verso il consumo-zero di suolo – ricorda Pastorino nella lettera ai sindaci . Lo abbiamo presentato come maxiemendamento sostitutivo del Piano Casa; ed ora diventerà la nostra proposta di legge”.

 

da www.cittadellaspezia.com

“Legge sulla scuola vergognoso strappo democratico, pronti al referendum abrogativo”

13 luglio 2015, by  
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Riteniamo l’approvazione della “riforma” della scuola, approvata tre giorni fa dalla Camera dei Deputati, uno strappo democratico enorme e vergognoso, voluto da un governo di destra che è riuscito a fare peggio della tanto – giustamente – criticata Gelmini.

Proponiamo e vogliamo costruire unitariamente un referendum contro questa legge ignobile e a dir poco deleteria per studenti, lavoratori Ata e insegnanti. L’amarezza di questi giorni è accresciuta dalle grida di giubilo elevati dai renziani, che pure si permettono di denigrare chi in questi mesi ha fatto strenua opposizione dentro e fuori il parlamento.

Infatti, invece che vergognarsi per aver distrutto di uno degli ultimi baluardi democratici della nostra società, qualcuno si è profuso in grandi e mirabolanti elogi rivolti in special modo al “principe” Renzi e che la dicono lunga sullo stato del Partito Democratico e dell’intero Paese da esso governato.

C’è sempre chi è più renzista del Renzi. Naturalmente, secondo tali esponenti, è chi protesta con tutte le sue forze ad essere “ideologico e bugiardo”: il solito refrain che da oltre trent’anni la destra italiana ha adoperato per demolire tutte le conquiste democratiche dal 1946 ad oggi, Costituzione e mondo del lavoro in primis. Ora con la scuola si chiude il cerchio.

Ma il Pd “stia sereno”: il movimento per la difesa della scuola pubblica non demorde, l’approvazione alla Camera non significa che la lotta si fermerà. Saremo al fianco delle mobilitazioni degli studenti e degli insegnanti che continueranno anche in estate e riprenderanno a settembre anche nella provincia spezzina.

Rifondazione Comunista, federazione provinciale La Spezia

Legge sanità, Ravera: “Regalo elettorale del Pd e della destra ai primari. A pagare saranno i cittadini liguri”

20 febbraio 2015, by  
Archiviato in Partito, Primo piano, Società

 

Non sempre sono stato d’accordo con Claudio Montaldo. Ad esempio quando l’assessore regionale alla sanità, nonché vicepresidente della Regione Liguria, invitò la sinistra a superare l’impostazione ideologica e ad aprire ai privati nella sanità citando a modello il “caso Albenga” dove il reparto di ortopedia-protesica dell’ospedale pubblico è gestito appunto dai privati. Oppure quando pensò ai tagli che la sanità ligure ha subito, certo non solo per responsabilità sua, in questi anni. Ma in quest’occasione Claudio Montaldo ha assolutamente ragione.

La legge sui “primari” votata da Partito Democratico e dalla destra, infatti, non ridurrà le fughe dei pazienti fuori dalla Liguria, ma porterà all’aumento delle tariffe per le prestazioni dei primari visto che gli stessi non saranno più vincolati da tariffe fisse per visite ed esami. Questa legge rappresenta un “regalo elettorale” ai primari, un regalo che va nella direzione di una costante privatizzazione della sanità fortemente voluta da Matteo Renzi, un regalo che pagheranno i cittadini liguri, un regalo che rappresenta uno schiaffo ai lavoratori della sanità pubblica che hanno il contratto bloccato da anni.

Questa vicenda mette in luce una volta di più la deriva a destra del Pd.

Anche per questo insieme ad altri stiamo costruendo in Liguria e in Italia una Sinistra degna di questo nome.

Marco Ravera,
segretario regionale Rifondazione Comunista Liguria

Elezioni provinciali, L’Altra Spezia: “Alternativi al centrodestra e centrosinistra”

Prc, Sel e cittadini indipendenti concorreranno insieme alle provinciali di domenica.

Lombardi: “Porta aperta anche al M5S ma l’alleanza dovrà basarsi sui temi e l’assetto idrogeologico sarà il primo punto“.

L´Altra Spezia: `Alternativa al centrodestra e centrosinistra`

Edmondo Bucchioni, Pierangelo Rosi, Salvatore Romeo, Sara Pellegrotti, Paolo Zanetti. Cinque moschettieri per una lista che domenica si presenterà alle elezioni con il doppio desiderio di portare il maggior numero di consiglieri nel nuovo governo provinciali e al tempo stesso di testare la nuova squadra in ottica Regionali 2015. “L’Altra Spezia” il nome della lista che mette insieme Prc, Sel, e tanti cittadini di sinistra che non si riconoscono nelle altre forze in campo.
Una prova generale per capire se quello che oggi è un cartello elettorale può diventare un movimento coeso o magari, un giorno, un nuovo partito che rappresenti la sinistra in Italia. “Siamo alternativi ai due blocchi, sia a quello di centrosinistra che a quello di centrodestra” – spiega Chiara Bramanti, responsabile Enti Locali del Prc – “vogliamo riportare alle urne quella parte di sinistra che non va più a votare”. Una lista alternativa insomma, che non ha raccolto solo le proprie firme ma anche quelle della cosiddetta “area Civati” e che auspica di eleggere il maggior numero di consiglieri provinciali. Ma al tempo stesso cerca conferme per il futuro prossimo: “Certo che ce lo auspichiamo – aggiunge Gabriella Malpezzi e ovviamente come Sel apriamo un confronto con comitati, movimenti, civatiani”. Salvatore Romeo, consigliere comunale arcolano, ed Edmondo Bucchioni, consigliere comunale alla Spezia, saranno candidati Prc e la loro riflessione non può che partire dall’attualità: “Intanto esprimiamo solidarietà alla popolazione genovese. La Provincia è utile per finanziare la manutenzione del territorio. Ecco perché il tema del dissesto idrogeologico è il primo punto del nostro programma”. Pierangelo Rosi, consigliere comunale a Burgnato e anch’egli candidato, spiega la sua partecipazione: “Non ho tessere di Prc o Sel ma appoggio incondizionatamente questo lista politica perché credo che la Spezia abbia bisogna di una forza di sinistra che difenda i diritti dei lavoratori e l’ambiente”.
Presente anche il segretario di Rifondazione Comunista Massimo Lombardi che apre al Movimento Cinque Stelle: “Noi dobbiamo dovevamo avere il congresso regionale ma in quella zona è out e ci rivedremo il 19. E’ un passaggio importante costruire una lista come “L’Altra Spezia” che unisce liste civiche, Rifondazione, Sel, i civatiani del Pd e una porta aperta la lasciamo al Movimento Cinque Stelle. In prospettiva pensiamo ad un fronte ampio a sinistra, che non esclude anche loro: un’alleanza che si deve basare sui temi. Al centro ci deve essere l’assetto idrogeologico, brutto dirlo ora che sembra di cavalcare ciò che è successo a Genova. Nessuna strategia, non sottovaluterei le tante persone che ci sono a sinistra, impegnate nelle liste civiche, in micro-movimenti che danno contributi di idee”.
www.cittadellaspezia.com
Di seguito il programma della Lista L’Altra Spezia:

Premessa

per prima cosa esprimiamo un giudizio fortemente critico nei confronti del decreto Del Rio (legge 56 del 24 arile 2014) – che ha portato in maniera confusa e demagogica al finto scioglimento delle province – sbandierato strumentalmente come contenimento dei costi della politica ma che in realtà è volto esclusivamente  a colpire gli spazi di democrazia elettiva nel nostro paese e a favorire la concentrazione del potere  nelle mani di un unico partito.

I cittadini non sono più chiamati ad eleggere i propri rappresentanti e a dare indirizzi  sulle linee di sviluppo del proprio territorio (non a caso in  questa fase preelettorale nessuno ha parlato di programmi ma solo di posti, di  composizione delle liste).

Nelle elezioni di secondo grado che ci saranno domenica prossima, saranno solo i politici a votare! La politica consolida se stessa!

Critichiamo anche il metodo con cui questa legge viene portata avanti, in maniera ondivaga ed ambigua, senza decreti attuativi, con fasi transitorie enormi, senza garanzie per i lavoratori dell’ente e soprattutto senza una precisa definizione delle competenze, lasciando così importanti servizi ai cittadini nell’immobilismo totale e nella più assoluta carenza di risorse.

Cogliamo quindi l’occasione delle elezioni provinciali per DENUNCIARE che il ridimensionamento delle Provincie voluto dal governo, rappresenta in se, e per le modalità con le  quali è stato deciso ed attuato, un vulnus alla democrazia, ed è parte di un più ampio disegno antidemocratico ed autoritario volto a ridefinire l’architettura istituzionale del Paese e a modificare surrettiziamente la  Costituzione. Non a caso le attuali ipotesi in campo  di legge elettorale e di modifiche del Senato sono parti integranti e congruenti  di tale disegno.

Noi crediamo invece nel ruolo delle autonomie locali come strumento per fornire servizi ai cittadini – soprattutto ai più deboli – e tutelare territorio ed ambiente capaci di garantire diritti costituzionali universali e di promuovere lo sviluppo di un’economia solidale.

Programma

Oggi le province sono diventate enti territoriali di area vasta, di secondo grado. La loro è una presenza transitoria, in attesa di una riforma Costituzionale che ne proporrà l’abolizione.

In questo quadro di incertezza comunque le competenze che restano in capo alle province come funzioni proprie o delegate dalla Regione sono:

  • pianificazione territoriale di coordinamento
  • tutela e valorizzazione dell’ambiente
  • pianificazione dei servizi di trasporto
  • formazione professionale
  • costruzione e gestione delle strade provinciali
  • programmazione della rete scolastica delle scuole superiori
  • gestione dell’edilizia scolastica delle scuole superiori

Settori di interventi strategici per chi, come i componenti della lista “L’ALTRA SPEZIA” pone la questione di un nuovo modello di sviluppo basato sulla protezione dell’ambiente, lo stop al consumo di territorio, le energie pulite, la ricerca e l’innovazione in campo tecnologico, il turismo attivo, la cultura creativa.

 

Pianificazione  territoriale tutela e valorizzazione dell’ambiente : La cecità di un modello insostenibile

Negli ultimi  anni il territorio della provincia della Spezia ha risposto alla pioggia con un bollettino di guerra, tra frane ed alluvioni. Il 25 ottobre 2011 si consuma la tragedia: il 43% delle strade interrotte, decine di paese isolati da giorni, borghi fantasma, ponti crollati, 10 morti, 3 dispersi.

Il clima è cambiato, ma si continua a rubare spazio agli alvei, nessuno gestisce i corsi che convogliano a valle migliaia di metri cubi d’acqua in brevi tempi. L’abbandono della coltivazioni collinari indebolisce i terreni, i frequenti incendi estivi distruggono una vegetazione senza monitoraggio ne cura, diminuendo la tenuta dei pendii, ostacolando il deflusso idrico. La cementificazione, condonata o no, impermeabilizza il suolo.

I sindaci monetizzano il territorio concessionando aree a rischio per centri commerciali pieni di lavoratori precari, capannoni senza merci, residenze destinate ad essere sfitte

Noi pensiamo ed agiremo in provincia nella consapevolezza che la solidarietà a questa gente, a questa terra, debba passare per un cambiamento radicale, che si opponga alla cementificazione del suolo ed al suo abbandono, assumendo un modello economico riproduttivo: i piccoli comuni, presidi democratici del territorio. non devono sparire, devono anzi avere i mezzi per curare la natura che li circonda, rifondando le loro economie in una conversione compatibile.

Quanto sta avvenendo ripetutamente in tutta Italia e luttuosamente oltre che nella nostra regione e nel nostro territorio segna una demarcazione profonda, un punto di non ritorno  rispetto al quale non c’è più il tempo per indugi per mediazioni politiche.

Riteniamo assolutamente necessario ed urgente che la Provincia si  faccia promotrice e interprete di un’azione politica per la revisione dei PUC che abbia come obiettivo la vulnerabilità del territorio e la sua tutela, da accompagnarsi con norme di salvaguardia: blocco e moratoria edilizia fino alla definizione di piani urbanistici rispettosi del territorio.

La difesa del suolo necessita anche di interventi mirati e specifici quali  un Piano straordinario regionale e provinciale, che integri risorse europee, statali e regionali per un grande progetto che potenzi il sistema di prevenzione della protezione civile, combatta il dissesto idrogeologico, metta in sicurezza il territorio e generi occupazione.  Un Piano straordinario regionale e provinciale per il recupero delle terre incolte, il rilancio dell’agricoltura, il ripopolamento dell’entroterra attraverso un’economia integrata, basata su agricoltura, enogastronomia, turismo sostenibile, cultura, artigianato, energie pulite.

 

Formazione professionale

Nel campo della formazione professionale, altra funzione delegata dalla Regione alle Province, crediamo sia necessario porre la questione di un ripensamento radicale del modo in cui viene attuata, in particolare verso la possibilità di formare i giovani nelle competenze necessarie al territorio e anche di riqualificare i lavoratori che hanno perso il lavoro dopo i quarant’anni, che hanno ancora maggiore difficoltà a trovare un’occupazione.

Riteniamo inoltre indispensabile operare un costante e attento monitoraggio dei risultati che produce.

 

SCUOLA, programmazione della rete scolastica delle scuole superiori, gestione dell’edilizia scolastica delle scuole superiori

La scuola è il principale servizio pubblico  che per sua  natura è in grado di garantire pari dignità e cittadinanza, oltre che svolgere azioni perequative nei confronti delle  disuguaglianze ancora e sempre più  presenti nella società.

La scuola è stata ripetutamente interessata, dalle forze conservatrici e reazionarie che stanno governando in questi ultimi  decenni, da processi normativi  volti a stravolgerne il portato  costituzionale  inserendo striscianti  forzature verso la  privatizzazione di questo servizio.

Si veda come la tentata controriforma Moratti, basata  su un modello clericale aziendalistico e su un percorso a doppio canale (da una parte i giovani con difficoltà sociali ed economiche indirizzati verso il riproposto avviamento al lavoro e dall’altra scuole selezionate anche  grazie a finanziamenti privati che forniscono strumenti alti  di conoscenza, richiesti dalla società per mantenere la sua leadership economica, ai giovani di famiglie di censo medio alto) sia sempre dietro l’angolo e venga per molti suoi aspetti riproposta anche dal governo Renzi.

Al contrario oggi a fronte della crisi, del tentativo di rendere  il lavoro sempre più precario e i lavoratori  empre  più soli e senza  diritti, la difesa della  scuola pubblica per  tutti, capace  di formare cittadini consapevoli e critici e per tutto l’arco  della vita, diventa un obiettivo primario a cui “l’altra provincia” deve  dedicare il massimo impegno e risorse. Considerato che  le competenze che permangono alla provincia sono edilizia scolastica e programmazione dell’offerta formativa

L’obiettivo quindi sarà quello di prefigurare un sistema scolastico basato su indirizzi di studio diversificati e flessibili, conformi alle  prospettive del tessuto economico, supportato da servizi qualificati adeguatamente distribuiti nel territorio, atti a permettere scelte  consapevoli per le nuove generazioni al fine di contrastare fenomeni di insuccesso e abbandono precoce.

Per  questo critichiamo e crediamo sia necessario un ripensamento della regione Liguria che ha avocato a se la programmazione della rete scolastica,  competenza  che non può essere distaccata dalla profonda conoscenza  della realtà locale, sia in termini di valenza sociale del presidio scolastico, sia in termini di effettiva conoscenza dello stato delle strutture scolastiche.

Crediamo sia indispensabile mantenere e sviluppare sempre più un legame stretto tra scuola e territorio, con l’obiettivo  di fare della scuola una reale risorsa della comunità, un soggetto riconosciuto che può e deve  contribuire  al suo sviluppo e alla sua emancipazione.

Obiettivi del dimensionamento la rete scolastica: evitare fenomeni di eccessivo pendolarismo nella fruizione dei servizi scolastici globalmente intesi e garantire pari opportunità di accesso e successo a tutti i membri della comunità specie  all’utenza più debole e periferica

Intervento sul patrimonio  edilizio scolastico:  garantire  agli studenti un ambiente scolastico sicuro e funzionale, articolato con spazi per la didattica (aule), per le  esercitazioni e la ricerca (laboratori) la socializzazione (impianti sportivi, auditorium).

Ambienti confortevoli e stimolanti sono strumenti necessari per il miglioramento della didattica, oltre che opportunità per combattere la dispersione scolastica.

Politiche per il  diritto allo studio: politiche volte a garantire pari opportunità di accesso all’istruzione e di successo scolastico per tutte le categorie svantaggiate (studenti pendolari, stranieri  portatori  di handicap), equa distribuzione dei servizi scolastici per limitare fenomeni di eccessivo pendolarismo (ampliamento dell’offerta formativa  – nuovi indirizzi  di studio – agevolazione e ampliamento delle possibilità di studio all’estero), politiche di  sostegno e di integrazione per  tutti gli svantaggi.

Proroga piano-casa, Conti: “L’assessore Cascino vuole ancora più cemento in Liguria e tenta il blitz”

6 dicembre 2013, by  
Archiviato in Ambiente, Partito, Primo piano

 

Il capogruppo di Rifondazione Comunista ha abbandonato la commissione per protesta

“E’ inaccettabile non solo il contenuto, ma anche il modo con cui stanno provando a far passare questa proroga, che é una vergogna”.

Cosí Giacomo Conti, capogruppo di Rifondazione Comunista in Regione Liguria, commenta la proposta della Giunta regionale di prorogare il Piano Casa.

Conti – che ha abbandonato per protesta la seduta della Commissione del Consiglio regionale che doveva esaminare la nuova legge – contesta l’articolo del disegno di legge “Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria 2014”, che proroga al 30 giugno 2015 la vigenza del Piano Casa, varato dalla Regione nel 2009 e che doveva scadere alla fine di quest’anno.

Anche quest’anno – prosegue – é bastata un po’ di pioggia per ricordarci la fragilitá del nostro territorio, ferito dalla cementificazione selvaggia e dalla speculazione. Nonostante quanto é accaduto, l’assessore Cascino propone la proroga di una legge che consente ampliamenti delle volumetrie e premia di fatto gli abusi edilizi. E’ incredibile. Spero, adesso, che nella Giunta prevalga un po di buonsenso e che la proposta di proroga venga ritirata. Altrimenti voterò contro all’intera Legge collegata alla Finanziaria“.

Giacomo Conti,

capogruppo Rifondazione Comunista

Consiglio regionale Liguria

Lampedusa, tragedia senza fine. Rifondazione: “Stop Bossi-Fini, sì a corridoio umanitario e asilo UE”

5 ottobre 2013, by  
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Sono più 111  i morti recuperati a largo di Lampedusa.

L’indifferenza delle istituzioni a livello nazionale è assordante: bisogna fare subito qualcosa, non è tollerabile che si stia a guardare mentre così tante persone muoiono. Serve una risposta politica immediata a questo dramma. Continuiamo a chiedere che si faccia un corridoio umanitario, per evitare che i migranti finiscano nelle mani di trafficanti senza scrupoli, e che si implementi il diritto d’asilo europeo, in modo che le persone possano scegliere in quale Paese andare. Stop con la Bossi-Fini, stop con le politiche discriminatorie che sono alla base di queste tragedie. Il nostro cordoglio per le vittime di quest’ennesimo episodio: è uno sterminio che non ha nulla a che vedere con un Paese “civile”.

Vergognosa, poi, di fronte a tante vittime innocenti, la difesa della Bossi-Fini da parte del suo fautore. La Lega è senza vergogna: anche davanti ai morti Bossi continua a sostenere la sua legge sull’immigrazione, che ha contribuito non poco a trasformare il Mediterraneo in un cimitero. Per gestire in modo sensato l’immigrazione economica prodotta dalle guerre serve flessibilità e capacità di governo: tutto il contrario della legge Bossi-Fini e delle campagne razziste della Lega. Ribadisco che serve un corridoio umanitario a cui il governo deve dare vita subito, per evitare altre stragi.

Paolo Ferrero

Segretario nazionale Rifondazione Comunista

Approvata la legge ligure sulla VAS, Prc La Spezia: “Fondamentale strumento per impedire nuovi scempi in un territorio dilaniato”

14 agosto 2012, by  
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L’approvazione della legge regionale sulla VAS, la valutazione ambientale strategica, non si colma solo un ritardo accumulato dalla Liguria rispetto alla normativa europea, ma formalizza un fondamentale strumento giuridico e politico per costruire percorsi partecipati e scientifici di gestione del territorio.
Si tratta di una legge importante, come è stato importante il ruolo della sinistra ligure in questo percorso, grazie ai consiglieri regionali di Rifondazione Comunista Giacomo Conti e Alessandro Benzie di Sel Matteo Rossi.Oggi in Liguria i piani urbanistici o attuativi, nuovi interventi, potranno essere vagliati con celerità e metodo, con considerazioni e studi già nella fase di preparazione e valutarne la sostenibilità durante la sua attuazione.
In una regione come la Liguria, e in una provincia come La Spezia, già eccessivamente cementificata, dove troppo spesso si è costruito senza controllo e dove incombono progetti scellerati di cementificazioni di piane a vocazione agricola o di cartolarizzazioni di beni comuni, oggi si potrà definire processi precisi, completi e partecipati sulla fattibilità e sostenibilità delle opere che si intendono costruire, o sulle trasformazioni che si intendono attuare.

Rifondazione Comunista La Spezia

 

REGIONE LIGURIA

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LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012 N. 32

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1998, N. 38 (DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE)

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

 

la seguente legge regionale:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Finalità)

 

  1. Al fine di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di promuoverne lo sviluppo sostenibile la Regione Liguria, nel rispetto della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, individua l’autorità competente e detta disposizioni procedurali per la valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione, alla Provincia ed agli enti locali in attuazione dei principi generali di economicità e di semplificazione dei procedimenti amministrativi.

 

Articolo 2

(Definizioni)

 

  1. Ai fini della presente legge valgono le definizioni individuate nell’articolo 5 del d.lgs 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Articolo 3

(Ambito di applicazione)

 

  1. Sono soggetti a VAS i piani e i programmi e le loro modifiche che abbiano un impatto significativo sull’ambiente e sul patrimonio culturale e che:

a)   siano elaborati per la valutazione e la gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori dell’agricoltura, della foresta, della pesca, dell’energia, dell’industria, dei trasporti, compresi i piani regolatori dei porti di interesse internazionale, nazionale e regionale, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, del turismo, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e al contempo definiscano il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o, comunque, la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del d.lgs.152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

b)   siano assoggettati a valutazione d’incidenza ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni ed integrazioni e della vigente normativa regionale in materia, in considerazione degli impatti sulla conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica.

  1. I piani ed i programmi di cui al comma 1 che hanno ad oggetto l’uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 1 sono soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’articolo 13, nei casi indicati nell’allegato A in quanto aventi potenziali effetti sull’ambiente.
  2. Sono soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’articolo 13 anche i piani e i programmi, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti, nonché le loro modifiche, nei seguenti casi:

a)   piani o programmi a carattere generale o settoriale estesi all’intero territorio di competenza;

b)   piani o programmi aventi potenziali effetti sull’ambiente nei casi indicati nell’allegato A.

  1. Per i piani regolatori portuali:

a)      ove presentino una prevalenza di opere di natura progettuale rispetto ai contenuti pianificatori e/o programmatici si applica la procedura VIA/VAS integrata di competenza nazionale in applicazione dell’articolo 6, comma 3 ter, del d.lgs 152/2006;

b)      ove abbiano contenuti meramente pianificatori sono sottoposti alle procedure di cui alla presente legge e l’acquisizione del parere di cui all’articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) e successive modificazioni ed integrazioni avviene nel contesto delle suddette procedure.

  1. Sono, comunque, esclusi da VAS e da procedura di verifica di assoggettabilità:

a)   i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

b)   i piani di protezione civile in caso di pericolo per l’incolumità pubblica;

c)   i progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico ai sensi dell’articolo 68, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni non contenenti previsioni di opere;

d)   i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle Regioni o dagli organismi dalle stesse individuati;

e)   i progetti urbanistici operativi di piani urbanistici comunali già sottoposti a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS che siano in conforme attuazione di piani o programmi;

f)   gli adeguamenti tecnico funzionali dei piani regolatori portuali come definiti dall’articolo 4, comma 2, della legge regionale 12 marzo 2003, n. 9 (Procedure per l’approvazione regionale dei Piani regolatori portuali e dei progetti di interventi agli ambiti portuali) e successive modificazioni ed integrazioni, salvo che contengano opere sottoponibili a valutazione di impatto ambientale (VIA) o valutazione di incidenza.

  1. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 6, comma 12, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

TITOLO II

PROCEDURA DELLA VAS E DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

 

 

Articolo 4

(Principi generali)

 

  1. La VAS e la verifica di assoggettabilità costituiscono parte integrante del procedimento di formazione dei piani e programmi, si attivano contestualmente all’avvio della fase di elaborazione degli stessi e sono concluse anteriormente o contestualmente alla loro approvazione.
  2. Le procedure di formazione dei piani e programmi da assoggettare a VAS sono quelle previste dalle singole discipline di settore, integrate secondo le disposizioni di cui alla presente legge. Al fine di evitare duplicazioni, gli adempimenti di consultazione e di pubblicità della VAS prevalgono su quelli previsti dalle rispettive discipline di settore ove queste ultime stabiliscano tempi di durata inferiore.
  3. La procedura di VAS comprende quella di valutazione d’incidenza, secondo quanto previsto dall’articolo 15.
  4. I provvedimenti di approvazione di piani o di programmi assunti senza la previa VAS o la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero in difformità al provvedimento dell’autorità competente sono annullabili per violazione di legge ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Articolo 5

(Autorità competenti)

 

  1. La Regione è l’autorità competente per la VAS e per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all’articolo 3 in relazione ai quali le discipline di settore prevedono l’approvazione o l’espressione di assensi, intese o pareri obbligatori da parte della Regione.
  2. La Provincia è l’autorità competente per la VAS e per la verifica di assoggettabilità in tutti gli altri casi di piani e programmi non rientranti nel comma 1. Per l’esercizio di tali funzioni, la Provincia adotta disposizioni organizzative conformi ai principi e alle modalità previste nel Capo II.
  3. La Giunta regionale, per l’esercizio delle competenze di cui al comma 1, si avvale delle proprie strutture competenti in materia ambientale e della sezione del Comitato di cui all’articolo 12.

 

Articolo 6

(Soggetti da consultare)

 

  1. L’autorità competente, in accordo con l’autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche interregionali e transfrontalieri, da consultare in ragione dell’ambito territoriale interessato dal piano o programma, delle scelte contenute nello stesso e degli impatti ambientali dovuti all’attuazione dei progetti ivi previsti, fra Regione, Agenzia regionale per l’ambiente ligure (ARPAL), ASL, enti gestori delle aree protette e dei siti Rete Natura 2000, direzione regionale del Ministero per i beni e le attività culturali, province, comuni, autorità di bacino, autorità portuali ed autorità competenti delle regioni confinanti.
  2. L’autorità competente ha facoltà di consultare ogni altro soggetto pubblico o privato i cui apporti possano essere rilevanti nei singoli procedimenti.
  3. La Giunta regionale può integrare l’elenco di cui al comma 1 o modificarlo per renderlo conforme a sopravvenute modifiche normative.

 

Articolo 7

(Consultazioni transfrontaliere)

 

  1. Nel caso di piani e programmi la cui attuazione possa determinare effetti significativi sul territorio di un altro Stato o qualora un altro Stato lo richieda, l’autorità procedente o il proponente, tramite la Regione, informa il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede ai sensi dell’articolo 32 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

CAPO II

PROCEDURA DI VAS E DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

 

 

Articolo 8

(Rapporto preliminare e rapporto ambientale)

 

  1. Con riferimento ai piani e programmi di cui all’articolo 3, comma 1, l’autorità procedente o il proponente redige, in sede di avvio del processo di elaborazione del piano o programma, il rapporto preliminare propedeutico alla stesura del rapporto ambientale, in conformità alle indicazioni di cui all’Allegato B. Il rapporto preliminare costituisce elaborato tecnico istruttorio che deve essere trasmesso previa determinazione dell’organo esecutivo dell’autorità procedente.
  2. L’autorità competente, l’autorità procedente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale di cui all’articolo 6 definiscono la portata ed il livello di dettaglio dei contenuti del rapporto ambientale sulla base del rapporto preliminare di cui al comma 1 attraverso una fase preliminare di confronto. A tal fine l’autorità competente, d’intesa con l’autorità procedente, convoca apposita Conferenza istruttoria ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni. Tale fase si conclude entro il termine di novanta giorni dal ricevimento del rapporto preliminare da parte dell’autorità competente attraverso la redazione di apposito verbale sottoscritto dagli enti partecipanti.
  3. Il rapporto ambientale, comprensivo della sintesi non tecnica, è redatto secondo le indicazioni di cui all’Allegato C e fa parte integrante del piano o programma.
  4. Nel caso di piani o programmi che interessino siti della Rete Natura 2000 di cui alla legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità) il rapporto preliminare ed il rapporto ambientale contengono anche gli elementi indicati nei criteri e nelle linee guida definiti dalla Regione in materia di valutazione di incidenza.

 

Articolo 9

(Avvio della procedura di VAS e fase di consultazione pubblica)

 

  1. L’autorità procedente ovvero il proponente trasmette all’autorità competente la proposta di piano o di programma adottato, comprensiva del rapporto ambientale, e contestualmente pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria un avviso contenente il titolo della proposta di piano o programma, il proponente, l’autorità procedente, l’indicazione delle sedi ove è possibile prendere visione del piano o programma e del rapporto ambientale comprensivo della sintesi non tecnica.
  2. L’autorità procedente e l’autorità competente provvedono contestualmente a mettere a disposizione del pubblico presso i propri uffici la documentazione relativa alla proposta di piano o programma ed a pubblicare nei rispettivi siti web la sintesi non tecnica ed il rapporto ambientale di cui al comma 1.
  3. L’autorità procedente o il proponente, prima della pubblicazione di cui al comma 1, trasmette la documentazione di cui al comma 2 ai soggetti competenti in materia ambientale ed ai soggetti territorialmente interessati da consultare a norma dell’articolo 6, nonché al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nel caso di consultazioni transfrontaliere.
  4. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui al comma 1, chiunque può presentare osservazioni all’autorità procedente e all’autorità competente. Entro tale termine i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati sono tenuti ad esprimere parere sulla proposta oggetto di consultazione. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il termine resta sospeso fino alla comunicazione dell’interesse dello Stato coinvolto alla partecipazione al procedimento di VAS da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 32 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Articolo 10

(Valutazione ambientale strategica)

 

  1. La Regione, conclusa la fase di consultazione di cui all’articolo 9, esaminati la proposta di piano o programma, il rapporto ambientale comprensivo della sintesi non tecnica, nonché le osservazioni ed i pareri acquisiti ai sensi dell’articolo 9, comma 4, elabora le valutazioni finalizzate all’emissione del parere regionale, anche tramite apposita Conferenza di servizi istruttoria ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, e le sottopone al Comitato VAS di cui all’articolo 12.
  2. La Giunta regionale, nel termine di novanta giorni decorrenti dall’avvenuta conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 9, acquisito il parere del Comitato VAS, esprime il proprio motivato pronunciamento avente efficacia vincolante, comprensivo della valutazione sulla adeguatezza del piano di monitoraggio, e lo trasmette all’autorità procedente.
  3. Il provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonché nel sito web dell’autorità procedente e dell’autorità competente.
  4. L’autorità procedente o il proponente, in collaborazione con l’autorità competente, provvede in conformità al provvedimento di cui al comma 2 alla redazione conclusiva del piano o programma per la sua approvazione definitiva.
  5. L’atto definitivo di approvazione del piano o programma è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria con l’indicazione della sede ove si può prendere visione dello stesso e degli atti concernenti il procedimento. Tale pubblicazione, anche nei siti web delle autorità interessate, comprende:

a)      il piano o programma approvato;

b)     il provvedimento motivato espresso dall’autorità competente;

c)      una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate, secondo lo schema di cui all’allegato D;

d)     le misure adottate in merito al monitoraggio;

e)      le eventuali misure correttive da adottare in caso di impatti negativi.

 

Articolo 11

(Inchiesta pubblica)

 

  1. L’autorità competente, su richiesta motivata da parte dei comuni interessati e delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dispone, dandone adeguata pubblicità, lo svolgimento di una inchiesta pubblica per l’esame del rapporto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni del pubblico, senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini dell’istruttoria di cui all’articolo 10.
  2. L’inchiesta di cui al comma 1, che si svolge tramite audizioni aperte al pubblico, può prevedere consultazioni con gli autori di osservazioni, con il proponente e con gli estensori del rapporto ambientale.
  3. L’inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, da acquisire e valutare ai fini della VAS.

 

Articolo 12

(Istituzione della sezione VAS nel Comitato tecnico regionale per il territorio)

 

  1. E’ istituita la sezione per la VAS del Comitato tecnico regionale per il territorio regolato dalla legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio) e successive modificazioni ed integrazioni.
  2. La sezione è composta da:

a)      il direttore del dipartimento competente in materia di ambiente con funzioni di Presidente o suo delegato;

b)     il dirigente della struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, con funzioni di Vice Presidente o suo delegato;

c)      il direttore del dipartimento competente in materia di pianificazione territoriale, urbanistica e paesistica o un suo delegato e il direttore competente nella materia del piano o programma soggetto a VAS o loro delegati;

d)     sei dirigenti delle strutture regionali aventi competenza giuridica in materia ambientale, di biodiversità, di assetto del territorio, di tutela del paesaggio, di agricoltura, di gestione delle risorse idriche o loro delegati;

e)      cinque esperti scelti tra persone di elevato livello scientifico e provata esperienza nelle seguenti discipline: pianificazione e processi di valutazione ambientale, ingegneria ambientale, biodiversità, mobilità ed infrastrutture, sociologia.

  1. La sezione esprime parere obbligatorio sui piani ed i programmi assoggettati a VAS di competenza regionale ai sensi dell’articolo 5 e svolge compiti di supporto nei casi di richiesta da parte dell’autorità competente. La sezione può essere convocata insieme alla sezione per la pianificazione territoriale e urbanistica per l’esame di piani urbanistici o territoriali soggetti a VAS o a verifica di assoggettabilità che richiedono una valutazione congiunta. La segreteria della sezione VAS ha sede presso il dipartimento competente in materia di ambiente. Il funzionamento della sezione è disciplinato dalla l.r. 11/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché da apposito regolamento recante le modalità operative e le disposizioni per lo svolgimento delle sedute.

 

Articolo 13

(Verifica di assoggettabilità)

 

  1. Con riferimento ai piani e programmi di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, adottati dai competenti organi secondo le rispettive discipline di settore, l’autorità competente procede alla verifica di assoggettabilità alla VAS al fine di accertare se il piano o programma possa avere impatti significativi sull’ambiente.
  2. Ai fini di cui al comma 1, l’autorità procedente o il proponente trasmette all’autorità competente, su supporto informatico e/o cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma, nonché i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano o programma.
  3. I contenuti del rapporto preliminare, prima dell’adozione del piano o programma di cui al comma 2, possono essere definiti attraverso una fase di consultazione ai sensi dell’articolo 8, commi 1, 2 e 3.
  4. L’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente o il proponente, sulla base delle scelte contenute nel piano o nel programma e degli impatti ambientali ad esse conseguenti, individua i soggetti competenti in materia di ambiente da consultare. Il rapporto preliminare e la proposta di piano sono messi a disposizione dei soggetti da consultare, allo scopo di acquisirne i pareri entro il termine di trenta giorni.
  5. Nel caso di piani o programmi di cui al comma 1 che possano comportare ricadute sui siti della Rete Natura 2000 di cui alla l.r. 28/2009, il rapporto preliminare contiene anche gli elementi indicati nei criteri e nelle linee guida assunti dalla Regione in materia di valutazione di incidenza.
  6. L’autorità competente adotta, entro novanta giorni dallo scadere del termine di cui al comma 4, il motivato provvedimento di verifica avente efficacia vincolante, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla valutazione e dettando le eventuali prescrizioni, tenuto conto dei pareri pervenuti. Il provvedimento di verifica contiene anche l’accertamento rispetto alla necessità della valutazione di incidenza. Nel caso di piani urbanistici, il provvedimento può contenere anche le determinazioni di natura urbanistico-territoriale dell’autorità competente di cui all’articolo 5.
  7. Il provvedimento di cui al comma 6, obbligatorio e vincolante, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonché nel sito web dell’autorità procedente e dell’autorità competente.
  8. L’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente, procede alla redazione conclusiva del piano o programma in conformità al provvedimento di cui al comma 6 ed alla sua approvazione definitiva.

 

 

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI E DI RACCORDO

 

 

Articolo 14

(Monitoraggio)

 

  1. La rilevazione degli impatti significativi dell’attuazione del piano sull’ambiente è effettuata tramite adeguato monitoraggio che verifica anche il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di adottare le opportune misure correttive in caso di impatti negativi.
  2. L’autorità procedente o il proponente individua le risorse necessarie per la realizzazione del monitoraggio di cui al comma 1 e, avvalendosi dell’ARPAL, effettua tale monitoraggio con oneri a proprio carico.
  3. Qualora il monitoraggio individui impatti negativi imprevisti, l’autorità procedente o il proponente adotta le opportune misure correttive, in accordo con l’autorità competente.
  4. I dati del monitoraggio nonché le eventuali misure correttive sono pubblicati nei siti web dell’autorità competente, dell’autorità procedente, nonché dell’ARPAL.
  5. Gli esiti del monitoraggio sono condizione di procedibilità delle modifiche e degli aggiornamenti di piani o programmi sottoposti alle procedure di VAS e di verifica di assoggettabilità di cui alla presente legge.

 

Articolo 15

(Rapporti tra VAS e valutazione di incidenza)

 

  1. L’autorità competente esprime il parere motivato di VAS comprensivo della valutazione di incidenza. A tal fine il rapporto ambientale di cui all’articolo 8 contiene anche gli elementi indicati nei criteri e nelle linee guida assunti dalla Regione in materia di valutazione di incidenza, ai sensi del d.p.r. 357/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
  2. I piani di gestione forestale o strumenti equivalenti esclusi dal campo di applicazione della VAS e della verifica di assoggettabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 5, lettera d), che rientrino nel campo di applicazione dell’articolo 5 del d.p.r. 357/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, sono sottoposti a valutazione di incidenza secondo i criteri e le linee guida assunti in merito dalla Giunta regionale.

 

Articolo 16

(Rapporti tra VAS e VIA e disposizioni di semplificazione)

 

  1. Nel caso di piani o programmi o loro modifiche soggetti a VAS o a verifica di assoggettabilità che comportino altresì l’approvazione di progetti assoggettati a verifica-screening di cui all’articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, la procedura di verifica-screening può essere effettuata nell’ambito della procedura di VAS. L’atto conclusivo del procedimento può prevedere prescrizioni nel caso di esclusione del progetto dal procedimento di VIA, ovvero individuare i contenuti da sviluppare nell’ambito dello studio di impatto ambientale (SIA) qualora sia necessario l’assoggettamento a VIA.
  2. Nel caso di comuni certificati o dotati di sistema di gestione ambientale (SGA) il rapporto ambientale ed il rapporto preliminare possono utilizzare i contenuti della documentazione del sistema di gestione, rendendo altresì conto di come gli obiettivi del sistema di gestione sono integrati nel piano o programma oggetto di valutazione.
  3. Nel caso di progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a VAS, nella redazione del SIA possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale o nel rapporto preliminare, se attuali e pertinenti.

 

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

 

Articolo 17

(Disposizioni transitorie e finali)

 

  1. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS nei casi di cui all’articolo 3, comma 2, gli strumenti urbanistici attuativi, nonché i progetti urbanistici operativi in attuazione di strumenti e piani urbanistici comunali che non siano stati assoggettati a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS, ferma restando l’applicazione dell’articolo 6, comma 12, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
  2. Gli allegati alla presente legge possono essere aggiornati con atto della Giunta regionale a seguito di sopravvenute modificazioni normative.
  3. La Giunta regionale può stabilire criteri e linee guida per definire ulteriori modalità procedurali necessarie alla applicazione della presente legge.
  4. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge, si richiamano le disposizioni del d.lgs.152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
  5. Alla costituzione della sezione VAS del Comitato si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale.

 

Articolo 18

(Modifiche alla l.r. 38/1998)

 

  1. Gli articoli 3, 4, 5 e 8 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati.
  2. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

“1 bis.  Dell’avvenuta trasmissione della richiesta di cui al comma 1 è dato avviso a cura del proponente nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Dell’avvio del procedimento è data notizia mediante inserimento nel sito web della Regione nonché dei comuni interessati, con indicazione del proponente, dell’oggetto, della localizzazione e la relativa documentazione progettuale e ambientale è messa a disposizione per la consultazione on line. In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui sopra, chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni.”.

3.    Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “entro sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro novanta giorni”.

4.   Il comma 5 dell’articolo 10 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“5. L’esito della procedura, comprese le motivazioni, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonché nel sito web della Regione.”.

5.   Dopo l’articolo 13 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 13 bis

(Impatti ambientali interregionali)

 

  1. Nel caso di progetti sottoposti alla procedura di VIA che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, l’autorità competente effettua la procedura di VIA ed esprime il parere di compatibilità ambientale d’intesa con le regioni interessate, qualora tali progetti non siano di competenza dello Stato, ai sensi dell’articolo 71 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni ed integrazioni.
  2. Nel caso di progetti sottoposti alla procedura di VIA che possano avere impatti rilevanti sull’ambiente di regioni confinanti, l’autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri di tali regioni, nonché degli enti locali interessati.”.

 

Articolo 19

(Dichiarazione d’urgenza)

 

1.   La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

 

Data a Genova addì 10 agosto 2012

 

 

IL PRESIDENTE

(Claudio Burlando)

 

ALLEGATO A (ARTICOLO 3)

Piani e programmi e modifiche di piani e programmi soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 13

 

Richiedono l’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 13, in quanto aventi potenziali effetti sull’ambiente, i piani e i programmi e le modifiche di piani e programmi di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, lettera b), che prevedano:

1)      qualsiasi tipo di utilizzo avente ad oggetto aree inondabili e/o a suscettività al dissesto medio-alta, utilizzo che non sia preordinato alla messa in sicurezza del territorio, aree umide o carsiche o elementi di connessione ecologica di cui alla Rete Ecologica Ligure;

2)      incremento del carico insediativo in condizioni di carenza di dotazione idropotabile e/o di potenzialità depurativa, attestata dal competente gestore del servizio;

3)      varianti al P.T.C.P., sub Assetto Insediativo delle indicazioni del livello locale, relative ai regimi normativi di Conservazione ed ai regimi normativi ANI-MA, IS-Ma saturo, IS-MA-CPA e IS-MA, che siano preordinate alla realizzazione di nuovi insediamenti o alla trasformazione di quelli esistenti;

4)      incrementi del suolo urbanizzato superiori al 30 per cento o incrementi della superficie impermeabilizzata superiori al 15 per cento rispetto alla superficie attuale dell’ambito di riferimento, che determinino la riduzione del suolo occupato da attività agricole, o di zone di presidio ambientale o di zone boschive;

5)      nuove aree da urbanizzare, esterne ai centri abitati, per usi diversi da quelli industriali o artigianali, aventi superfici superiori a 1 ettaro o comportanti realizzazione di superficie impermeabilizzata superiore a 5.000 metri quadrati, che determinino la riduzione del suolo occupato da attività agricole, o di zone di presidio ambientale o di zone boschive;

6)      nuove aree da urbanizzare, esterne ai centri abitati, per usi industriali o artigianali aventi superficie superiore a 3 ettari o comportanti realizzazione di superficie impermeabilizzata superiore a 15.000 metri quadrati che determinino la riduzione del suolo occupato da attività agricole, o di zone di presidio ambientale o di zone boschive;

7)      la realizzazione di strade extraurbane e secondarie e relative gallerie con lunghezza superiore a 5 chilometri o urbane con lunghezza superiore a 3 chilometri;


ALLEGATO B (articolo 8)

 

contenuti del Rapporto preliminare

 

A)    per lo svolgimento della fase di consultazione/scoping ai sensi dell’artICOLO 8

Nel caso della fase di consultazione/scoping, il rapporto preliminare (RP) è associato ad uno schema di piano o programma (PP), che sulla base degli elementi di indirizzo formulati dall’Amministrazione procedente per la redazione dello stesso piano o programma, ne illustri i contenuti generali. Obiettivo del RP è quello di permettere di valutare il grado di completezza ed aggiornamento delle informazioni ambientali, definire fonti/mezzi per ulteriori approfondimenti e stabilire le condizioni alla trasformazione del territorio necessarie ad assicurare la sostenibilità del PP.

 

  1. descrizione dello schema di PP con indicazione della normativa e dell’iter approvativo di riferimento, dei principali obiettivi che si pone e delle linee di sviluppo essenziali.
  2. caratteristiche del PP, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

–    in quale misura stabilisce il quadro di riferimento per progetti ed altre attività, sia per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni, le condizioni operative, sia attraverso la ripartizione delle risorse;

–    in quale misura influenza altri PP inclusi quelli gerarchicamente ordinati e quelli settoriali;

–    in quale misura è influenzato da piani territoriali e/o settoriali sovraordinati e da vincoli derivanti da normative vigenti;

–    l’interazione con progetti approvati o in corso di approvazione pertinenti livelli territoriali sovraordinati;

–    pertinenza al raggiungimento di obiettivi di miglioramento ambientale fissati da PP settoriali e/o sovraordinati, nonché coerenza con gli obiettivi sanciti a livello internazionale e nazionale nel quadro delle politiche di sviluppo sostenibile.

  1. funzionalità del PP in termini di (quando pertinenti ai contenuti del PP):

–         efficienza infrastrutturale;

–         efficienza energetica;

–         risparmio idrico ed efficienza depurativa;

–         riduzione dei carichi ambientali.

  1. progettazione del processo partecipativo allo scopo di definirne obiettivi e linee di sviluppo e, se è già stato in parte svolto, ILLUSTRAZIONE DEGLI ESITI e di come se ne è tenuto conto nell’attività di redazione dello schema di PP.
  2. caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, anche se limitrofe all’ambito di diretta pertinenza del PP, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

–    natura trasfrontaliera/interregionale degli impatti e conseguente necessità di coinvolgere soggetti transfrontalieri/interregionali;

–    valore e vulnerabilità delle aree che potrebbero essere interessate a causa:

  • delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, in relazione alla presenza di aree protette, siti Rete Natura 2000 – SIC e ZPS, emergenze storico architettoniche e/o aree vincolate ai fini paesistici;
  • della presenza di situazioni di compromissione delle aree in relazione a attività pregresse;
  • del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell’utilizzo intensivo del suolo;

–    entità, probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; nel caso di SIC e ZPS l’entità ed estensione degli impatti deve essere determinata, allo scopo di chiarire la compatibilità con gli obiettivi di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 ed eventualmente escludere la necessità di valutazione di incidenza;

–    carattere cumulativo degli impatti;

e di qualsiasi altro aspetto pertinente al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento ambientale propri del PP.

  1. monitoraggio: schema semplificato che individui alcuni indicatori, coerenti con i principali obiettivi ambientali del PP, e proponga modalità di revisione a seguito degli esiti del monitoraggio stesso.

 

Nel caso di PP di enti certificati ISO 14001 e/o registrati EMAS, devono essere utilizzati gli elementi conoscitivi acquisiti e le linee programmatiche e gli obiettivi definiti con il sistema di gestione ambientale, integrandoli nei contenuti di PP ed avvalendosene per la redazione del rapporto preliminare.

 

B)    per lo svolgimento della verifica di assoggettabilita’ ai sensi dell’artICOLO 13

Nel caso della verifica di assoggettabilità, il RP è associato al piano o programma per il quale è formalizzato l’avvio del procedimento di adozione/approvazione da parte dell’autorità procedente. Obiettivo del RP è quello di permettere all’autorità competente di valutare se il piano o programma – PP, fatta comunque eccezione per quelli che non rientrano nell’Allegato A, possa avere impatti significativi sull’ambiente ed assumere quindi una decisione in merito all’esclusione o all’assoggettamento a VAS.

 

1. Campo di applicazione della norma: occorre attestare la pertinenza del procedimento che si attiva attraverso la dimostrazione della non sussistenza delle condizioni che implicano necessariamente lo svolgimento della VAS ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della presente legge.

 

2. CARATTERISTICHE DEL PIANO

Descrizione del piano e delle informazioni e dei dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente.

 

2.1 Ambito programmatico e contenuti del Piano

Descrizione sintetica del rapporto con altri PP, del processo di formazione e delle previsioni del documento di piano e in particolare:

  • Quadro programmatico/normativo di riferimento tenendo conto di:

–    in quale misura il PP stabilisce il quadro di riferimento per progetti ed altre attività, sia per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni, le condizioni operative, sia attraverso la ripartizione delle risorse;

–    in quale misura influenza altri PP inclusi quelli gerarchicamente ordinati e quelli settoriali;

–    in quale misura è influenzato da piani territoriali e/o settoriali sovraordinati e da vincoli derivanti da normative vigenti.

  • Quadro degli obiettivi di sostenibilità ambientale del PP, definiti sulla base della pertinenza del PP stesso al raggiungimento di obiettivi di miglioramento ambientale fissati da PP settoriali e/o sovraordinati, nonché coerenza con gli obiettivi sanciti a livello internazionale e nazionale nel quadro delle politiche di sviluppo sostenibile.
  • Quadro delle trasformazioni in atto o in fase di attuazione o di approvazione.
  • Percorso di formazione della proposta di PP, compresa la descrizione di eventuali momenti di partecipazione/consultazione pubblica avvenuti prima dell’adozione del progetto preliminare di piano (sondaggi, informazione, consultazione, forum, etc.).
  • Descrizione sintetica degli obiettivi, dello schema, della struttura e del massimo dimensionamento previsto dal PP, tenendo conto delle alternative e della giustificazione delle scelte adottate.

 

2.2 Accertamento delle criticità ambientali e del territorio

Definizione dello stato, delle tendenze e criticità delle componenti ambientali e antropiche pertinenti il PP, a riscontro dei contenuti del quadro conoscitivo di riferimento del PP stesso e in particolare:

  • Rappresentazione sintetica del quadro conoscitivo delle componenti ambientali e antropiche pertinenti il PP, attraverso la valutazione dello stato, delle tendenze evolutive e dei relativi fattori di pressione, ed evidenziando fonti, enti preposti all’elaborazione dei dati acquisiti, eventuali carenze informative.
  • Descrizione delle criticità, potenzialità e opportunità accertate e della loro rilevanza rispetto alle strategie di governo del territorio e delle risorse.
  • Nel caso di PP che prefigurano scelte localizzative, elaborazione di una carta sintetica dei vincoli/tutele/rischi/opportunità presenti sul territorio di pertinenza.

 

2.3 Obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale

Descrizione delle modalità con cui i risultati del percorso di formazione, delle valutazioni sullo stato dell’ambiente e degli indirizzi stabiliti dalla normativa e dai PP che interessano l’area e l’ambito di pertinenza del PP sono stati tradotti in obiettivi di sostenibilità:

  • descrizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale adottati, della loro pertinenza all’attuazione del piano e della coerenza rispetto al quadro conoscitivo e al percorso decisionale di formazione del PP;
  • verifica di coerenza esterna tra obiettivi di sostenibilità del piano e obiettivi desunti dalla normativa e altri PP sovraordinati;
  • verifica di coerenza interna tra obiettivi di sostenibilità e obiettivi di piano;
  • funzionalità del PP, in termini di (quando pertinenti ai contenuti del PP) efficienza infrastrutturale, efficienza energetica, risparmio idrico ed efficienza depurativa, riduzione dei carichi ambientali.

 

Nel caso di PP di enti certificati ISO 14001 e/o registrati EMAS, è opportuno che siano utilizzati gli elementi conoscitivi acquisiti e le linee programmatiche e gli obiettivi definiti con il sistema di gestione ambientale, integrandoli nei contenuti di PP ed avvalendosene per la redazione del rapporto preliminare.

 

3.      CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI

Valutazione degli effetti derivanti dall’attuazione degli interventi previsti dal PP ed individuazione delle eventuali alternative, compensazioni e mitigazioni, tenendo conto della reversibilità, del carattere cumulativo, della natura transfrontaliera degli impatti, dei rischi per la salute umana e per l’ambiente in caso di incidenti, del valore e della vulnerabilità delle aree interessate. La valutazione dovrà rispondere almeno ai contenuti minimi sotto elencati.

 

3.1 Valutazione effetti cumulativi e individuazione delle misure di mitigazione e compensazione

Valutazione degli effetti complessivi che il massimo dimensionamento previsto dal PP genera sulle componenti ambientali, territoriali e sulle infrastrutture ecologiche pertinenti il PP. Per ciascuna componente ambientale si deve provvedere all’analisi/valutazione dello stato, dell’impatto potenziale e delle relative misure di sostenibilità, intendendo per misure di sostenibilità le risposte che il PP fa proprie per il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità adottati.

3.2 Valutazione della coerenza localizzativa e individuazione delle misure di mitigazione

Nel caso di previsioni di PP localizzate e/o localizzabili, definizione della coerenza localizzativa, attraverso l’analisi della sovrapposizione tra la struttura del PP e la sintesi dei livelli conoscitivi individuati per la carta dei vincoli/tutele/rischi/opportunità territoriali.

 

4.      Schema di piano di monitoraggio – opzionale

Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio degli impatti ambientali derivanti dall’attuazione del Piano, comprendenti un set di indicatori minimo, le modalità di raccolta e di gestione dei dati, i soggetti competenti e responsabili e le risorse necessarie.

 

 

 

allegato c (ARTICOLO 8)

 

contenuti del Rapporto ambientale

 

Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi.

 

Descrizione dello schema di PP con indicazione della normativa e dell’iter approvativo di riferimento, dei principali obiettivi che si pone e delle linee di sviluppo essenziali. Interazione con progetti approvati o in corso di approvazione pertinenti livelli territoriali sovraordinati.

 

Descrizione dei principali obiettivi (obiettivi generali) che si pone e delle linee di sviluppo essenziali e verifica di coerenza con gli obiettivi di sostenibilità e di protezione e miglioramento ambientale individuati a livello comunitario, nazionale, regionale, locale (coerenza esterna).

 

Descrizione del processo partecipativo attivato allo scopo di definire obiettivi e strategie, dei suoi esiti e di come se ne è tenuto conto nella costruzione del PP, nell’individuazione degli obiettivi specifici e delle linee di sviluppo del PP.

 

Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente Inquadramento territoriale, socio economico e demografico e quadro di analisi attraverso l’individuazione di informazioni territoriali di base e la definizione dello stato quali-quantitativo dei vari comparti/risorse:

–          aria e fattori climatici;

–          acque superficiali, sotterranee e ciclo idrico integrato;

–          suolo e sottosuolo;

–          aspetti agro-vegetazionali (con attenzione particolare per i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e successive modificazioni ed integrazioni;

–          biodiversità (con attenzione particolare alle zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e alle relative aree di collegamento ecologico –funzionali)

–          paesaggio e patrimonio culturale, architettonico e archeologico;

–          inquinanti fisici: rumore, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;

–          energia;

–          rifiuti;

–          salute umana.

Indicazione delle eventuali difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richieste.

 

Definizione di obiettivi specifici e dei relativi target quali-quantitativi (indicatori)

–          dalla constatazione di criticità esistenti nel quadro di analisi iniziale, in rapporto agli obiettivi di sostenibilità ed ambientali generali;

–          dalla manifestazione di esigenze/istanze particolari da parte dei portatori di interesse (cittadini, associazioni, categorie, etc.);

–          dall’implementazione del SGA, nel caso di enti certificati.

 

Descrizione dell’opzione “zero”, ovvero dello scenario di riferimento costituito dallo stato attuale delle risorse e dalla loro possibile evoluzione in assenza di PP. L’analisi deve consentire di evidenziare ulteriori criticità/potenzialità di natura dinamica, in rapporto agli adempimenti di norma, di piano di settore e/o di piani sovraordinati, ed agli obiettivi generali, arrivando a definire ulteriori obiettivi specifici. Uso di indicatori.

 

Sintesi delle alternative di PP individuate per il raggiungimento degli obiettivi posti, valutazione comparativa delle prestazioni comprensiva della descrizione di come è stata effettuata la valutazione stessa e di come si è giunti alla scelta dell’assetto finale di PP. Uso di indicatori.

 

Verifica di coerenza fra le azioni/previsioni costituenti il PP, il quadro di analisi iniziale (coerenza interna) e gli obiettivi specifici. Funzionalità del PP in termini di (quando pertinenti) efficienza infrastrutturale, efficienza energetica, risparmio idrico ed efficienza depurativa, riduzione dei carichi ambientali. Uso di indicatori.

Individuazione dei possibili effetti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del PP nel suo complesso (massimo dimensionamento previsto) e per singole previsioni. In relazione all’assetto di PP scelto, stima delle conseguenze derivanti dalle previsioni sullo stato quali-quantitativo delle risorse, definito nel quadro di analisi iniziale, comprendendo le interrelazioni fra i vari elementi. In caso di previsioni localizzate e/o localizzabili, verifica della coerenza delle stesse con il quadro vincolistico, pianificatorio e conoscitivo delineato. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi. A fronte di impatti significativi, individuazione di idonee misure mitigative e compensative, da formulare quale parte costitutiva del quadro normativo del PP. Nel caso di interessamento di elementi della Rete Natura 2000 deve essere riconoscibile lo studio di incidenza ai sensi del dpr 357/97 e successive modificazioni ed integrazioni e norme regionali in materia.

 

Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del PP proposto. Devono essere individuate le responsabilità per l’attuazione del monitoraggio, avvalendosi di ARPAL, e garantita la sussistenza nell’ambito del quadro economico del PP delle risorse necessarie per la sua realizzazione e gestione.

Devono inoltre essere definite le modalità con cui si prevede di adottare le misure correttive sul PP che risultassero necessarie e delle forme di comunicazione al pubblico sia degli esiti del monitoraggio che delle misure correttive assunte.

 

Sintesi non tecnica delle informazioni di cui ai punti precedenti.

 

 

Allegato D (ARTICOLO 10)

 

CONTENUTI DELLA DICHIARAZIONE DI SINTESI

 

La dichiarazione di sintesi è il documento attraverso il quale l’autorità procedente, nel momento di informazione della decisione, illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili. È fondamentale per ripercorrere il processo decisionale e renderlo trasparente ed efficace.

 

Le informazioni da fornire, in modo schematico e facilmente leggibile, sono le seguenti:

 

  1. Consultazione: descrizione della procedura di valutazione effettuata, dei soggetti competenti coinvolti, dei pareri e dei relativi tempi, indicando per le due fasi di scoping e di valutazione:

–    numero e date degli incontri effettuati;

–    contributi forniti nell’ambito dello scoping dai soggetti competenti in materia ambientale;

–    pareri richiesti ed evidenza di quelli pervenuti, con sintesi dei contenuti e di come se ne è tenuto conto nella formulazione del parere motivato.

 

  1. Fase pubblica:

–    indicazione del processo partecipativo attivato per la formazione del piano, con evidenza dei portatori di interessi coinvolti, delle modalità e di come si è tenuto conto nella redazione del piano/programma dei suoi esiti;

–    indicazione delle osservazioni pervenute nel corso della fase pubblica del procedimento di VAS, da parte di chi, e di come se ne è tenuto conto nella redazione del parere motivato.

 

  1. Alternative: descrizione delle eventuali alternative considerate, anche in termini di stadi evolutivi del piano o programma, e sintetica illustrazione delle ragioni della scelta finale, attraverso la sintesi degli effetti ambientali attribuibili ad ognuna.

 

  1. Integrazione delle considerazioni ambientali nel piano o programma: devono essere indicati, per i vari comparti ambientali e i relativi obiettivi di tutela, gli obiettivi e le azioni di piano che su di essi producono effetti e le eventuali misure di mitigazione/compensazione. Il richiamo deve essere puntuale ai singoli obiettivi, azioni, norme di attuazione del piano o programma.

 

  1. Adeguamento agli esiti della valutazione ambientale: descrizione del modo in cui si è tenuto conto del parere motivato e delle eventuali prescrizioni in esso contenute, attraverso l’indicazione puntuale delle parti di piano o programma variate, con evidenza del raffronto prima-dopo e argomentazione della modifica effettuata (rispetto ad altre possibili).

 

Fds La Spezia: “Adesione al presidio in piazza Mentana in difesa dell’articolo 18. La Fornero ha offeso la Costituzione: si dimetta subito”

 

La Federazione della Sinistra della Spezia aderisce al presidio di giovedì 28 giugno alle 17.30 in piazza Mentana indetto dal Comitato per la difesa dello Statuto dei Lavoratori-Coordinamento della Spezia per protestare contro la nuova legge Fornero che distruggerà il mondo del lavoro italiano. La Fds chiama la cittadinanza a una dura opposizione di piazza contro un “riforma” che impoverirà e ricatterà ancora di più il mondo del lavoro.

Inoltre le incredibili affermazioni del ministro del lavoro (?) che si permette di affermare che “il lavoro non è un dirittorecano ulteriore offesa alla classe lavoratrice italiana, un’offesa insopportabile all’intera Costituzione italiana, su cui il lavoro si fonda nell’articolo 1.

Un ministro della Repubblica non può affermare simili “bestemmie”, perciò chiediamo alla Fornero e a Monti le immediate dimissioni. Prima se ne vanno prima il Paese potrà tornare a vivere.

Questo l’appello del Comitato spezzino:

No alla controriforma del lavoro che aumenterà la precarietà, la disoccupazione e la povertà.

No alla guerra tra poveri.

Si ad una alleanza tra disoccupati, precari, lavoratori giovani e lavoratori anziani, pensionati ed autonomi.

Non facciamoci zittire, intimorire o dividere.

Facciamo un appello a costruire comitati per la difesa dello statuto dei lavoratori in tutti i luoghi di lavoro per la salvaguardare la democrazia e i diritti.

Contro le politiche dei tagli e dei sacrifici del Governo Monti-Fornero e dalla maggioranza parlamentare che lo sostiene in continuità con il passato Governo Berlusconi

Si all’aumento dei salari e delle pensioni, si alla diminuzione delle tasse e delle trattenute sui redditi da lavoro.

Si a una vera patrimoniale sui grandi patrimoni.

Si a una forte lotta alla speculazione finanziaria e all’evasione fiscale, vero cancro del Paese.

Si alla garanzia del diritto alla pensione con massimo 40 anni di lavoro ed a una pensione adeguata

Contro la vergogna degli esodati ed il blocco alla perequazione delle pensioni.

Contro il taglio allo stato sociale e la strisciante privatizzazione della scuola, della sanità e dell’assistenza ai disabili.

Contro i tagli agli ammortizzatori sociali e al sostegno economico alle famiglie più disagiate.

Si a una politica di sviluppo che crei occupazione, salvaguardi l’ambiente e la salute nei luoghi di lavoro.

Federazione della Sinistra della Spezia

Prc/Fds La Spezia: “Adesione al presidio di domani della Cgil contro la vergognosa legge Fornero. L’articolo 18 non si tocca!”

26 giugno 2012, by  
Archiviato in Appuntamenti, Dalla Provincia, Lavoro, Primo piano

 

Rifondazione Comunista/Federazione della Sinistra La Spezia aderisce alla mobilitazione indetta dalla Cgil per domani 27 giugno alle 16 sotto la prefettura (in contemporanea con il resto d’Italia) per protestare contro la scandalosa legge Fornero che la Camera dei Deputati dovrebbe approvare definitavemente proprio domani dopo ben quattro voti di fiducia.

Si tratta di un incredibile attacco al mondo del lavoro, in teoria cardine della stessa Repubblica, che porta la firma dei tre partiti Udc-Pdl-Pd in appoggio incondizionato del governo Monti.

Dopo la “riforma” delle pensioni e il “salva Italia” che salassa ancora di più la stragrande maggioranza dei cittadini italiani senza toccare minimamente quell’1% di ricchi ultramilionari, ecco il colpo di grazia a firma di Elsa Fornero che risucirà alddove nessuno, nemmeno Berlusconi, è mai arrivato prima: abbattere l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

Una decisione che troverà la risposta della società civile e di quanti si oppongono per davvero al governo: già si pensa alla raccolta firme per un immediato referendum abrogativo.

No al governo Monti, L’articolo 18 non si tocca!
Federazione della Sinistra La Spezia