Perché firmare la legge di iniziativa popolare contro il nucleare
2 dicembre 2010, by admin
Archiviato in Ambiente, Primo piano
Tratto da Speziapolis.blogspot.com
È molto importante appoggiare la raccolta di firme per la legge di iniziativa popolare contro il nucleare e per la promozione delle fonti rinnovabili. Sarebbe infatti un grave errore da parte dei movimenti ambientalisti e delle forze politiche progressiste come pure della opinione pubblica, sottovalutare il tentativo in atto del Governo di far ripartire il nucleare nel nostro paese.
Sottovalutare questo tentativo vorrebbe dire sottovalutare non solo i rischi ambientali e sanitari insiti nel rilancio nucleare ma anche il tentativo di rendere operativo un modello di governo dell’energia autoritario e centralista. Modello che a livello normativo ha già raggiunto un livello di sistematicità altamente pericoloso per il futuro non solo dell’ambiente ma anche della democrazia del nostro paese. Modello in aperto contrasto con gli indirizzi , anche della Corte Costituzionale, derivante dalla riforma del Titolo V della Costituzione nelle materie: energia, ambiente e territorio. Un modello in particolare fondato sulla rimozione delle autonomie locali e della partecipazione dei cittadini già sperimentato con il modello della gestione della emergenza rifiuti in Campania. Un modello che recide il legame energia territorio tipico delle politiche energetiche fondate sulle fonti rinnovabili e riporta in gioco il territorio solo in termini di compensazione economiche per i singoli Comuni che ricevono i siti di impianti energetici nucleari.
Volendo qui riassumere, sia pure schematicamente, la evoluzione della normativa che fonda il suddetto Modello di governo delle politiche energetiche, abbiamo:
1. Il decreto legge sblocca centrali del 2002 che tra le altre cose eliminò l’unica forma regolamentata di Inchiesta Pubblica nelle procedure di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) per le centrali termoelettriche.
2. La legge 368/2003 che ha introdotto procedure accelerate di autorizzazione del Deposito Nazionale sui rifiuti nucleari: con la previsione di superare la mancata Intesa con le Regioni attraverso un semplice Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa delibera del Consiglio dei Ministri.
3. Le procedure accelerate di autorizzazione sui rigassificatori con l’autorizzazione ministeriale che sostituisce il permesso di costruire del Comune, con la eliminazione del passaggio in Consiglio Comunale della variante alla pianificazione urbanistica locale , con la autorizzazione ministeriale che costituisce automaticamente varante ai Piani regolatori dei porti commerciali, con la separazione della istruttoria sulla VIA da quella sul nulla osta per il rischio di incidente rilevante, con la VIA che si applica al generico progetto preliminare e non al progetto definitivo.
4. Procedure accelerate per gli elettrodotti: per cui senza Intesa con la Regione c’è un DPR previa delibera del Consiglio dei Ministri con la mera presenza di cornice del Presidente della Regione.
5. La legge 133/2008 sulla predisposizione da parte del Governo della Strategia energetica Nazionale nella quale si elencano a priori gli obiettivi strategici mettendo confusamente sullo stesso piano nucleare e fonti rinnovabili senza alcuna metodologia di confronto per scenari di fattibilità economica, territoriale, ambientale.
6. Il Dpcm 8/4/2008 che ha introdotto il segreto di Stato anche per la gestione degli impianti energetici civili.
7. La legge 99/2009 che ha portato la giurisdizione delle controversie in materia di impianti energetici di maggiori dimensioni (sopra i 400 MW) al livello esclusivo del TAR Lazio.
8. La legge 99/2009 di delega al Governo per la definizione delle procedure e delle modalità di riavvio del nucleare in Italia. Una legge che stabilisce a priori che la strategia energetica nucleare dovrà fissare l’obiettivo del nucleare in termini di potenza complessiva e di tempi di realizzazione , per cui la prevista Valutazione Ambientale Strategica sulla Strategia Energetica Nazionale diventa una sorta di verifica di compatibilità ex post di scelte già definite in sede politica.
9. Il Decreto Legislativo 31/2010 che nel disciplinare le procedura di autorizzazione delle centrali nucleari prevede ad esempio che :
•Prima si certifichino i siti delle centrali e poi si cerchi l’Intesa con la Regione
• Se non si raggiunge l’Intesa con la Regione interviene un Dpr previa delibera del Consiglio dei Ministri
• L’adeguamento del piano energetico regionale avviene dopo l’approvazione dei siti per cui si annulla la necessaria verifica di coerenza con tale piano della Strategia energetica nazionale in sede di VAS di questa ultima
• l’autorizzazione all’esercizio delle singole centrali riproduce il modello sopra visto di rimozione della Intesa con la Regione
• infine la chicca: dopo aver autorizzato il Deposito Nazionale per le scorie nucleari e il relativo Parco Tecnologico si prevede la VIA.
Quanto sopra avviene in aperto contrasto non solo con le regole della democrazia e guardando i dati economici sui costi del nucleare anche del buon senso, ma anche con la recente giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di ruolo delle Regioni nelle politiche energetiche anche per gli impianti definiti strategici per gli interessi nazionali come quelli nucleari e quelli termoelettrici di potenza superiore ai 300 MW.
La Corte Costituzionale già con sentenza n. 6/2004 ( che riprendeva la n.303 del 2004), in relazione al c.d. decreto legge sblocca centrali (DL 7/2002 convertito nella Legge 55/2002), affermava, con particolare riferimento alla Intesa con la Regione prevista da detto decreto, che : “Appare evidente che quest’ultima va considerata come un’intesa forte, nel senso che il suo mancato raggiungimento costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento – come, del resto, ha riconosciuto anche l’Avvocatura dello Stato – a causa del particolarissimo impatto che una struttura produttiva di questo tipo ha su tutta una serie di funzioni regionali relative al governo del territorio, alla tutela della salute, alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, al turismo, etc.”.
Successivamente con sentenza n. 62 del 2005 (relativa alle leggi regionali in contrasto con la legislazione nazionale sul deposito nazionale per le scorie nucleari) afferma che se da un lato lo Stato può definire il sito del Deposito Nazionale, dall’altro venendo in gioco in questa scelta: il governo del territorio e gli interessi delle popolazioni locali: “occorrono opportune forme di collaborazione Stato-Regioni interessate, che devono riguardare le fasi relative alla validazione del sito, alla specifica localizzazione dell’impianto, alla realizzazione dell’impianto”. Quindi per la Corte è chiaro che la Intesa occorre non solo in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-Città ma anche con la Regione territorialmente interessata dal sito.
Con sentenze n. 278 e n. 339 del 2009 la Corte ha poi chiarito come il nucleare rientri nella materia energia (quindi legislazione concorrente dove lo Stato può solo fissare principi generali dell’ordinamento giuridico) in aperto contrasto con la tesi della Avvocatura dello Stato che con la scusa della lotta all’effetto serra e della promozione della competitività del sistema industriale nazionale voleva far rientrare il nucleare nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato.
In particolare da tale affermazione la Corte Costituzionale fa discendere il principio generale per cui se lo Stato può stabilire la Strategia Energetica Nazionale (principio generale dell’ordinamento giuridico) quando entrano in gioco le misure concrete (la scelta degli impianti e della loro localizzazione) occorre sempre la Intesa con la Regione soprattutto quando la decisione in oggetto possa avere un impatto potenziale significativo sulle competenze statali anche in termini finanziari e sicuramente una scelta come quella di una centrale nucleare può realizzare tale impatto: basti pensare alle questione del rischio, dell’approntamento delle infrastrutture stradali, dell’organizzazione del sistema dei controlli, delle modifiche alla destinazione urbanistica dei territori interessati dal sito etc.
Infine con sentenza 215/2010 la Corte Costituzionale, ha dichiarato la incostituzionalità di alcune norme della legge 102/1999, relativa alla introduzione di commissari governativi per realizzare impianti energetici definiti indifferibili e urgenti e per i quali c’è contrasto con Regioni ed enti locali interessati. In tal sentenza la Corte ha altresì affermato, relativamente allo spostamento di competenze dalle Regioni allo Stato ed al ruolo di capitali privati significativi nella realizzazione dei suddetti impianti: “In concreto, però, quando un simile spostamento di competenze è motivato con l’urgenza che si ritiene necessaria nell’esecuzione delle opere, esso dev’essere confortato da valide e convincenti argomentazioni. Ora, è agevole osservare che, trattandosi di iniziative di rilievo strategico, ogni motivo d’urgenza dovrebbe comportare l’assunzione diretta, da parte dello Stato, della realizzazione delle opere medesime.
Invece la disposizione impugnata stabilisce che gli interventi da essa previsti debbano essere realizzati con capitale interamente o prevalentemente privato, che per sua natura è aleatorio, sia quanto all’an che al quantum. Si aggiunga che la previsione, secondo cui la realizzazione degli interventi è affidata ai privati, rende l’intervento legislativo statale anche sproporzionato. Se, infatti, le presunte ragioni dell’urgenza non sono tali da rendere certo che sia lo stesso Stato, per esigenze di esercizio unitario, a doversi occupare dell’esecuzione immediata delle opere, non c’è motivo di sottrarre alle Regioni la competenza nella realizzazione degli interventi.”
E’ indiscutibile come questi principi affermati dalla Corte Costituzionale siano in palese contrasto con le procedure accelerate previste dalla descritta legislazione nazionale per le centrali nucleari caratterizzate appunto da aggiramento delle competenze delle Regioni e forte ruolo dei capitali privati in un quadro di dichiarata urgenza, indifferibilità e strategicità di dette centrali.
Marco Grondacci
Ricercatore di Diritto Ambientale
Per ulteriori approfondimenti segnaliamo: La Corte Costituzionale non da il via al Nucleare